Abbiamo parlato in precedenza delle nuove immissioni in ruolo ed, in particolar modo, del periodo di prova dei docenti tirocinanti. Un aspetto da non trascurare e di particolare importanza riguarda il trattamento retributivo ad essi destinato: infatti, se fino ad ora gli importi retributivi venivano applicati a tutte le tipologie di lavoratori della Scuola, secondo quanto concordato tra governo e sindacati, con l'approvazione della nuova legge l'importo degli stipendi dei docenti tirocinanti verranno fissati attraverso decreti legislativi.
Stipendi tirocinanti non saranno come quelli dei docenti di ruolo
Che cosa significa tutto questo, in poche parole? Semplicemente che l'attuale disciplina contrattuale del personale docente si continuerà ad applicare limitatamente ai docenti di ruolo e ai supplenti, almeno per quanto riguarda lo stipendio. Fatto ancor più interessante: quella dell'insegnante in tirocinio rappresenta una nuova figura, e per questo non riconducibile a quelle già presenti nell'attuale ordinamento e, per giunta, la legge 107 ha tralasciato completamente l'indicazione di parametri di riferimento per quelli che dovranno costituire i minimi salariali.
Neppure i parametri stipendiali degli insegnanti precari potrebbero essere presi in considerazione, soprattutto in virtù delle differenze di mansioni assegnate: nel caso dei docenti tirocinanti, infatti, la prestazione riguarda principalmente attività legate alla formazione e non prettamente alla didattica, tranne nel caso di sostituzioni di colleghi assenti.
Scuola e docenti neo assunti: a quale parametri fare riferimento per le assenze tipiche?
Un altro problema è legato alla disciplina delle assenze tipiche dei docenti tirocinanti, in quanto il legislatore non ha contemplato alcuna delega. Due le ipotesi che andrebbero a presentarsi: la prima ipotesi è quella legata alla disciplina legale sulle assenze tipiche, che prevede un trattamento minimo necessario per garantire le ferie, i congedi parentali, le assenze dovute a malattia e permessi; la seconda possibilità, invece, è rappresentata dall'applicazione delle disposizioni enunciate nel contratto di lavoro degli insegnanti.
Il legame giuridico potrebbe essere riconducibile all'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 (comma 3) secondo il quale viene previsto che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici necessitino di una regolamentazione contrattuale. In quest'ultimo caso, servirebbe sempre e comunque un rinvio alla specifica disciplina negoziale, aspetto completamente trascurato dalla legge 107.