Tiene banco la questione delle immissioni in ruolo nella scuola: mancano due giorni, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, per accogliere o declinare la proposta di assunzione nella fase B della Buona Scuola.
L’accettazione di una supplenza permetterebbe di rimandare di un anno la presa di servizio in una provincia distante per coloro che abbiano già ricevuto la proposta di immissione nella fase B.
Significativo è il caso di una docente che ha posto il quesito a Italia Oggi per spiegare la propria situazione di insegnante che ha ricevuto la proposta di assunzioni nella fase B della Buona scuola. La docente vorrebbe chiedere l’aspettativa per motivi familiari legati all’assistenza di un parente disabile.
Negli ultimi due anni, spiega, ha svolto supplenze con incarico fino al termine delle attività didattiche in una scuola primaria distante svariate centinaia di chilometri dalla sua provincia di residenza. La scuola dove dovrà prendere servizio per la fase B è, invece, situata in un’altra provincia che non è né quella di residenza e nemmeno quella dove ha svolto le ultime supplenze.
L’eventuale aspettativa permetterebbe, nel contempo, di ritardare la presa in servizio per la fase B e di non cambiare ulteriormente provincia, almeno per il tempo del congedo.
Assunzioni nella scuola, si può rimandare la presa di servizio con l’aspettativa?
La risposta fornita dall’Esperto è, in buona parte, affermativa anche se occorre distinguere varie situazioni. Innanzitutto, la docente dovrà necessariamente accettare la nomina entro i dieci giorni stabiliti dalla ricezione della proposta e firmare il contratto con il preside competente.
Dopo la firma, la docente avrà a disposizione 24 ore per poter prendere servizio, atto indispensabile per non perdere il proprio posto di lavoro. Solo per comprovati motivi di salute è possibile fissare un’altra data per non incorrere in alcuna penalizzazione.
Con la presa di servizio, la docente avrà la facoltà di poter richiedere l’aspettativa per motivi di famiglia, istituto che le permetterebbe di non far decadere il proprio contratto di lavoro dopo l’accettazione da parte del dirigente scolastico. In tal caso è necessario far riferimento all’articolo 18 del contratto di lavoro.
L’altra possibilità è rappresentata dalla richiesta del congedo straordinario disciplinato dall’articolo 42 del Dl 151 del 201. Tale congedo, che dovrà essere autorizzato dal preside, si può ottenere, con o senza stipendio, per un tempo massimo di 2 anni.