Alla pagina dei proclami del sito del Miur appare un'ordinanza della terza sezione bis del TAR, relativa al ricorso numero 27335/2015 in data 21 settembre, che fornisce una utilissima indicazione circa la corretta forma di pubblicazione ai controinteressati delle sentenze di immissione o reimmissione in GAE. L'ordinanza in questione riprende il ricorso numero 13771 del 2014 avverso l'esclusione dalle GAE per la classe di concorso A019 nei confronti della ricorrente.
L'importanza della sentenza non è di poco conto perché costringere il ricorrente a notificare ai controinteressati il provvedimento di inserimento (reinserimento) significa sobbarcarsi una spesa enorme. Una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può arrivare anche a costare circa 2000 euro. Il diritto di essere immessi nelle Gae non può gravare interamente sui docenti.
Basta la pubblicazione sul sito
I giudici del TAR nella sostanza affermano che quando la platea degli interessati è numerosa, come nel caso dei concorsi, si può integrare il contraddittorio mediante proclami pubblici rifacendosi all'art.
151 c.p.c. perché rientra tra i casi previsti dall'art.52, al comma 2 c.p.a. Il presidente ha la possibilità di effettuare la notifica del ricorso con qualsiasi modalità idonea. Con l'art.151 c.p.c.il giudice può disporre che la medesima notifica venga effettuata in modo diverso rispetto alla legge. In pratica è sufficiente la pubblicazione sul sito del Miur disponendo in parallelo la disapplicazione dell'art.150 c.p.c. al comma 3 che prevede l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legislativo a rinforzo dell'ordinanza
Al riguardo i giudici del tribunale amministrativo hanno visto il d.lgs. numero 33 del 14 marzo 2013. Qui in pratica si dice che per dare la massima conoscibilità a tutti gli interessati alla partecipazione delle procedure di tipo concorsuale, basta osservare quanto scritto nell'articolo 19, ossia che ne venga data pubblicità sul relativo sito web alla parte dei bandi di concorso.
Il rispetto delle sentenze pronunciate in siffatta maniera dai tribunali rappresenta equamente i diritti degli interessati, siano essi ricorrenti o docenti già inseriti nelle graduatorie. Chiunque volesse verificare la propria posizione per vedere se qualcuno è passato avanti può farlo semplicemente consultando gli archivi del Miur.