Ieri con un tweet Renzi ha annunciato la firma del decreto sul bonus da 500 euro ai docenti di ruolo della Scuola. Contemporaneamente anche sul sito del Miur è apparsa la notizia, mella sezione Ufficio Stampa. Stefania Giannini lo ha definito un 'segnale concreto di attenzione'. Ha pure aggiunto: 'Con la Buona Scuola la professione insegnante torna finalmente ad essere valorizzata'. Il bonus era previsto dalla legge 107/2015, commi 121 e 122. L'arrivo della notizia che quest'anno probabilmente arriva già in busta paga nel mese di ottobre, ha visto la reazione dei docenti.
Sui social molti hanno dichiarato di non volerlo, soprattutto quando hanno letto dell'obbligo di rendicontare le spese. Altri invece trovano giusto che si indichi il modo in cui viene utilizzato. Ma proprio su questo non c'è chiarezza. Cosa dice la legge 107/2015 in proposito? Come può essere speso il bonus? Costituisce reddito su cui pagare le tasse?
Bonus da 500 euro del Miur, cosa dice la legge 107/2015
Al comma 121 della legge 107/2015 sulla Buona scuola si legge che lo scopo del bonus da 500 euro è di sostenere la formazione continua dell'insegnante e la valorizzazione delle sue competenze professionali. Per cosa può essere utilizzata la somma? La legge dice:
- per acquistare libri, testi, rivste e pubblicazioni utili all'aggiornamento professionale (anche in formato digitale);
- per acquistare hardware e software;
- per iscriversi a corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale, purché siano svolti da enti
- che hanno credito presso il Miur;
- per iscriversi a corsi di laurea, specialistica o a ciclo unico che abbiano attinenza col profilo professionale, ovvero ad un corso post-laurea o ad un master universitario inerente al proprio profilo professionale;
- per assistere a rappresentazioni di teatro e cinematografiche,
- per acquistare biglietti di ingresso a musei, eventi culturali, mostre o spettacoli dal vivo;
- per iniziative che siano coerenti alle attività indicate nel PTOF e nel Piano nazionale di formazione (adottato ogni 3 anni con decreto del Miur, dopo aver sentito i sindacati di categoria).
Il comma 121 conclude dicendo che la somma non costituisce retribuzione, quindi nemmeno reddito imponibile. Resta aggiornato sulla scuola, cliccando il tasto Segui in alto.