Bisogna ringraziare quegli avvocati che con i loro contributi ci aggiornano su quanto esce fuori dalle aule dei tribunali. Alla luce di questi aggiornamenti appare irragionevole rinunciare al diritto ad essere immessi nelle GAE. La possibilità di inserimento è legata al possesso di una abilitazione conseguita tramite PAS o TFA, se non addirittura all'estero, oppure mediante il diploma magistrale ante 2001/2002 , o ancora mediante una Laurea in SFP il cui valore concorsuale è sancito dall' articolo 8 della legge 53/2003, nella parte in cui ne riconosce inserimento nelle Graduatorie Provinciali.
Il rispetto delle sentenze sui magistrali è stato rimarcato da una recentissima pronuncia del Tribunale di Messina.
Dal Tribunale di Messina
La notizia è comparsa su Orizzonte Scuola dopo che l'avvocato Santi Delia ne aveva appena dato comunicazione sul suo sito. Il significato di questa sentenza rende giustizia all'operato di chi ha richiesto al Miur l'ingresso nelle GAE e dopo aver saputo che il diploma possiede valore abilitante come scritto nel d.p.r. del 25 marzo 2014 recepito dal Miur con d.m. numero 353 pubblicato appena due mesi dopo. Per questo motivo non è possibile accettare l'obiezione dello stesso ministero che il ricorrente avrebbe dovuto pensarci prima. Non era possibile, dice in sostanza il giudice Pavan, perché l'ufficialità è arrivata soltanto nel 2014.
Dal TAR
I docenti abilitati denunciano la truffa dell'abilitazione all'insegnamento perché dopo aver pagato profumatamente questi corsi abilitanti non ottengono il giusto riconoscimento da parte del Miur. In pochi forse hanno visto quanto scriveva l'Avv. Manna su dirittoscolastico.it riferendosi alla sentenza del Tar del Lazio dello scorso 18 agosto.
Con la sentenza 10487 il TAR annullava un precedente decreto del 2014 per quanto scritto nell'art.1. Anche se si trattava di docenti iscritti al IX ciclo delle SISS, gli stessi seguivano e portavano a termine un corso di tipo TFA ordinario. Vero è che la circostanza riguarda docenti cosiddetti congelati SISS e non propriamente abilitati TFA.
Ma se se ne riconosce il diritto ad entrare nelle predette graduatorie, questo lo si deve al tipo di abilitazione conseguita, il TFA appunto. Anche se la giurisprudenza sul caso si sta formando soltanto in questi ultimi mesi, i precedenti appena descritti sono incoraggianti e non si vede perché si debba rinunciare al diritto di essere immessi nelle GAE.