Anno di prova per i neoassunti? Ancora nessun chiarimento dal Miur. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Italia Oggi', infatti, era attesa la circolare destinata a tutti coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ma che hanno rinviato la presa di servizio al prossimo anno a causa di supplenze almeno fino al 30/6/2016.

Molti di questi insegnanti provengono dal Sud e sono stati immessi in ruolo nelle province del Nord: per effetto della legge 107, comunque, sono riusciti a differire la loro presa di servizio al giorno seguente rispetto alla scadenza del contratto a tempo determinato relativo alla supplenza.

Scuola, neoassunti: senza anno di prova, mobilità professionale preclusa

Per quegli insegnanti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo nello stesso grado di istruzione e nella stessa classe di concorso oppure affine, non c'è stato alcun problema in quanto sono stati ammessi regolarmente all’anno di prova. Tutti coloro, invece, che sono stati immessi in ruolo in ordini scolastici diversi da quelli dove stanno lavorando in qualità di supplenti, rischiano di dover rimandare il tutto al prossimo anno.

Stando così le cose, però, gli uffici scolastici precluderanno a questi docenti lo svolgimento dell'anno di prova. Ciò significa che questi insegnanti non potranno partecipare alla mobilità professionale in sede di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie).

La diretta conseguenza è che la probabilità per questi docenti (soprattutto meridionali) di potersi avvicinare alla famiglia saranno alquanto ridotte.

Il fatto è che a questi esclusi era stato promesso un intervento, o sotto forma di circolare o sotto forma di FAQ: una procedura, questa, ben poco gradita agli addetti ai lavori visto che si tratterrebbe di misure ben poco vincolanti per gli Uffici Scolastici Regionali.

Il Miur continua a tacere, anche perchè, in tal modo, renderebbe inutile qualsiasi genere di impugnativa davanti al giudice amministrativo.

Miur ha promesso una circolare: c'è da chiarire anche il calcolo dei 120 giorni

Resta, inoltre, da chiarire il calcolo dei 120 giorni effettivi di servizio affinchè possa essere ritenuto valido il periodo di prova.

Il Miur, infatti, non ha ancora fornito chiarimenti in merito al 'giorno libero': è da considerarsi valido oppure no? Probabilmente no, almeno secondo l’interpretazione restrittiva che sembra essere, al momento, prevalente.

Resta poi da chiarire il giorno di decorrenza dal quale far partire i 120 giorni. Deve essere considerato il giorno della effettiva immissione in ruolo oppure il termine iniziale della supplenza? Insomma, il Miur rischia di dar luogo, anche per quanto riguarda il periodo di prova, a nuovi contenziosi in essere.