La Legge di Stabilità 2016 ha dato spazio anche a modifiche inerenti l'Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) per quanto concerne il costo del lavoro relativo ai dipendenti stagionali, sostenuti dalle aziende. Nella nuova stesura della legge di stabilità si prevede che tale costo può essere dedotto dall'imprenditore, ma solo nel limite del 70%. In occasione della prima stesura della legge di stabilità del 2015, venne stabilita la totale deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro sostenuto dalle aziende per i dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato.
Nella nuova stesura della legge 208/2015, l'articolo1 comma 73 ha previsto l'estensione della deducibilità del costo del lavoro anche per quanto riguarda i lavoratori stagionali. A beneficiarne particolarmente saranno gli imprenditori del terziario che operano nel ramo del turismo, dove è maggiormente diffusa la pratica dell'assunzione degli stagionali. Le imprese, con la nuova legge di stabilità, potranno portare in deduzione i costi relativi ad ogni singolo lavoratore stagionale assunto per un periodo di almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a partire dal secondo contratto stipulato in una fascia di tempo di due anni, a decorrere dalla data di cessazione del contratto precedente.
Le incertezze sull'applicazione della disciplina
I costi del lavoro sostenuti saranno materialmente deducibili solo dalla stipula del secondo contratto, e dopo che il lavoratore stagionale avrà prestato la sua attività per almeno 120 giorni. Rimangono, però, alcuni dubbi relativi alla modalità di conteggio dei 120 giorni, essendo doveroso un chiarimento quantomeno sulla cumulabilità dei due periodi di imposta.
Non è chiara neanche la definizione del concetto di lavoratore stagionale: in assenza di indicazioni ulteriori in merito, sarà opportuno ritenere applicata la disciplina ai soli lavoratori elencati nel decreto numero 1525 del 7 ottobre 1963.
Non è esplicitata neanche la decorrenza della misura, che in assenza di indicazioni diverse, dovrà considerarsi da applicare a partire dal periodo di imposta in corso.