La pensione di reversibilità sarà estesa anche alle unioni civili. Con l’approvazione del disegno di legge Cirinnà, sono numerose le novità che interesseranno migliaia di cittadini e, tra queste, quella riguardante l’allargamento delle pensioni di reversibilitàalle coppie di fatto e alle unioni civili è sicuramente una di quelle destinate a suscitare maggiori polemiche a causa della disparità di trattamento prevista.
La riforma delle unioni civili, infatti, prevede la regolarizzazione di due diverse tipologie di relazioni stabili: quelle tra coppie omosessuali, definite ‘unioni civili’ e quelle tra coppie eterosessuali, definite ‘convivenze di fatto’, cui sono destinate tutele in forma ridotta.
Unioni civili e coppie di fatto: che differenza c’è
Nel testo del disegno di legge che ha ottenuto il voto di fiducia alla Camera, per le coppie conviventi dello stesso sesso entrano in vigore gli stessi diritti e doveri previsti dal matrimonio, con la sola eccezione delle adozioni e dell’obbligo di fedeltà. In pratica, si fa riferimento alla comunione dei beni, qualora i due componenti non decidano diversamente, al diritto di assistenza, all’asse ereditario e, appunto, al diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso di uno dei due componenti.
Per quanto riguarda le convivenze tra coppie di sesso diverso, queste vengono riconosciute come ‘coppie di fatto’ e potranno godere di forme di tutela più deboli rispetto al matrimonio o alle unioni civili.
Queste dovranno essere formalizzate in un contratto di convivenza con il quale vengono regolati i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune della coppia e viene stabilita una comune residenza. Non è prevista, quindi, la possibilità di usufruire della pensione di reversibilità da parte del componente della coppia superstite.
I contratti di convivenza possono essere stipulati anche da coppie omosessuali che non desiderano formalizzare la loro relazione attraverso le unioni civili.
La pensione di reversibilità: cosa cambia con la riforma
Come detto, l’estensione del diritto di famiglia alle coppie omosessuali contraenti le unioni civili, comporta l’applicazione alla stessa di tutte le norme di carattere economico previste, a partire dalle detrazioni per il coniuge a carico ed agli assegni per il nucleo familiare, per arrivare alla pensione di reversibilità versata al componente della coppia superstite in caso di morte di uno dei due contraenti l’unione civile.
L’assegno versato dall’Inps sarà esattamente a quello previsto per un coniuge, pari al 60 per cento della pensione che avrebbe percepito il componente deceduto con applicate le detrazioni previste in base al reddito.