Il decreto legislativo riguardante la nuova normativa in materia di licenziamento disciplinare del personale del comparto pubblico riguarderà naturalmente anche i lavoratori della Scuola, in particolar modo il personale Ata che, nelle scuole, è l'unico ad essere chiamato a firmare il cartellino.
Ultime news scuola, martedì 21 giugno 2016: decreto per licenziamenti e sospensioni
Secondo quanto contenuto nel decreto del ministro della funzione pubblica, Marianna Madia, per chi si renderà responsabile di falsa attestazione in merito alla propria presenza in servizio è prevista l'immediata sospensione cautelare senza stipendio: da parte del dirigente scolastico non vi è obbligo di preventiva audizione dell'interessato, visto che la falsa attestazione della presenza in servizio dovrà essere accertata in flagranza oppure attraverso strumenti di sorveglianza o altri strumenti di registrazione degli accessi.
In ogni caso, verrà fatto salvo il diritto del lavoratore a percepire l'assegno alimentare pari al 50 per cento della retribuzione.
Verrà considerata falsa attestazione della presenza anche qualsiasi attività fraudolenta che abbia come scopo quella di far risultare il dipendente in servizio, anche attraverso la collaborazione di terzi, con l'obiettivo di ingannare l'amministrazione scolastica.
Falsa attestazione della presenza in servizio: nuove responsabilità per i presidi
Per quanto riguarda il personale docente, sarà il dirigente scolastico o quello regionale, in base alla competenza, a disporre la sospensione cautelare nei confronti del docente, tramite provvedimento motivato entro 48 ore dall'accertamento della falsa attestazione della presenza in servizio.
All'interno del provvedimento il dirigente notificherà, oltre modo, la convocazione per il contraddittorio a sua difesa: in quell'occasione, il docente potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale ovvero da un procuratore. Tale procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. E' di particolare rilevanza segnalare come, nel caso in cui il dirigente non provveda ad attivare il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore (e relativo provvedimento di sospensione), tutto ciò potrà costituire illecito disciplinare che, a seconda della gravità, potrà essere punibile con il licenziamento.