Una nuvola nera sembra oramai da tempo calata sul mondo dell’avvocatura, vuoi perché è molta la sfiducia nel sistema della giustizia, vuoi perché a volte gli avvocati si trovano soli, difronte a storie di quotidiana difficoltà, privi di quelle necessarie tutele di cui i provvedimenti normativi, finora approvati, sembrano puntualmente scordarsi. Il risultato è una categoria professionale che anche per via della spinta concorrenziale è spesso abituata ad innumerevoli sacrifici e a compensi da fame. In difesa della categoria è quindi arrivato il diritto all'equo compenso contenuto nel recente DDL n 3745 del 2016.
DDL n.3745 Sgambato: ultimi aggiornamenti sul diritto all’equo compenso
La prima firmataria di tale disegno di legge, la deputata Camilla Sgambato, in questa intervista scritta, chiarisce alcuni aspetti della proposta di legge, depositata ad aprile alla Camera e attualmente all’esame della commissione giustizia. Il ddl interviene infatti sull'art. 2233 del codice civile, che disciplina i compensi di tutti i liberi professionisti e quindi anche degli avvocati. Due gli interventi previsti: il primo che prevede la nullità dei patti aventi ad oggetto un compenso manifestamente sproporzio nato rispetto all'opera prestata dal legale. Il secondo che stabilisce la nullità anche della pattuizione che stabilisca per il legale un compenso inferiore a quanto gli venga liquidato dal giudice.
Riportiamo qui le domande e le risposte dell’intervista all’On Sgambato, soffermandoci dunque sugli obiettivi della legge
1) Dopo l’abolizione dei minimi tariffari, che di fatto permettevano un compenso decorosoe la denuncia da parte di tutta l’Avvocatura di un attentato alla dignità del professionista, tale ddl quale obiettivo si propone?
Il DDL presentato parte dal presupposto che, a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari, numerosi sono stati gli “attentati”alla dignità del professionista/avvocato, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con capacità di imporre unilateralmente prestazioni professionali molto spesso indecorose.
Mira, in altre parole, a riempire di contenuto la previsione di cui all’art. 2233 c.c., nel senso della previsione della clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del II comma del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti e obblighi, utilizzando come criteri di valutazione i parametri ministeriali del DM 55/2014.
2) Quali sono i principali vantaggi del testo di legge una volta che avrà ricevuto l’approvazione ?
I vantaggi del testo di legge, una volta ricevuta l’approvazione, consistono, in primis, nel dare attuazione al dettato costituzionale di cui agli artt. 1, 4 e 35 e ss che riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale: nel caso di specie, il fine è quello di ridare dignità ad una professione oggi soggetta alle logiche del mercato improntate al massimo ribasso. Esso è volto, perciò, ad impedire che si integri abuso del diritto e /o di dipendenza economica a danno dell’Avvocato, allorquando questi espleta attività in favore di enti o grandi imprese e diviene parte debole del rapporto contrattuale.
3) Il Ddl sull’equo compenso che funzione ha rispetto ai parametri forensi del regolamento cui al decreto del Ministro giustizia n. 55/ 2014 che di fatto hanno dimezzato l’onorario degli avvocati?
I parametri forensi assurgono, nel DDL presentato, a criteri di valutazione dello squilibrio tra le prestazioni e costituiscono il limite al di sotto del quale la contrattazione con il cliente/contraente forte non può scendere
4) Quali altre misure reputa indispensabili contro il declino della professione di avvocato?
Adeguare la normativa italiana alla normativa comunitaria che qualifica i rapporti con i grandi committenti come rapporti tra imprese, con conseguente assoggettamento dei professionisti a tutte le regole che disciplinano i rapporti tra imprese