Per gli inserimenti nelle Gae dei diplomati magistrali la giurisprudenza consolida il parere sull'equivalenza dei diversi tipi dei diplomi. E' giunto il parere del Tar, come riferito dall'avv. Caudullo su Tecnica della Scuola, dove in data 21 ottobre 2016 veniva accolto il ricorso numero 10521 presentato dall'avv. Maria Rosaria Altieri. La pronuncia ammetteva nello specifico i diplomati a indirizzo linguistico a sostenere le prove del concorso docenti 2016.
Per decretare quanto sopra, la III sezione del Tar Lazio si è allineata con quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Cds tenutasi il 7 maggio del 2014.
Il valore abilitante dei diversi tipi di diploma
I diversi diplomati magistrali che hanno ottenuto l'inserimento con la riserva nelle Gae, leggendo le diverse sentenze della giurisprudenza amministrativa, vantavano i diplomi quadriennali, gli sperimentali linguistici o Brocca, i diplomi a indirizzo socio-psicopedagogico e i tradizionali diplomi magistrali conseguiti entro l'anno accademico 2001/2002. Circa il valore abilitante del diploma quadriennale, altrimenti detto breve, si guardi in particolare alla pronuncia del Cds resa con la sentenza numero 832 del 18 febbraio 2015.
Appartenenza o meno alle Graduatorie di Istituto
Il timore che la mancata iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto potesse costituire un pregiudizio per ottenere dal Tar l'inserimento in Gae con la riserva è stato fugato dalle recenti ordinanze cautelari rese dopo l'impugnativa effettuata sul DM.495/2016 dello scorso 21 giugno 2016. Se questa condizione potrà continuare ad essere osservata lo si vedrà il prossimo 16 novembre. Per quella data è attesa infatti la sentenza di merito dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che si era già pronunciata in fase cautelare lo scorso maggio decretando illegittima l'esclusione dalle Gae dei diplomati magistrali ante 2001/2002.
Equiparazione accertata
Il Miur ha 'dimenticato' di inserire nelle gae i diplomati magistrali per troppo tempo e la giurisprudenza creatasi nel frattempo, in primis la sentenza del CDS del 2014, ha di fatto reso giustizia e dichiarato equivalenti i diversi diplomi rinforzando la tesi che hanno tutti quanti valore abilitante. Non ci sono più dubbi su questo punto, restando in discussione solamente il nodo iscrizione nelle GI da sciogliere per via dell'effettivo interesse posseduto dal docente ad iscriversi nelle predette.