Tale scottante questione ha visto coinvolti migliaia di docenti durante le ultime fasi di mobilità per l'anno scolastico 2016/17. Il recente CCNL sulla mobilità, firmato dalle maggiori sigle sindacali in data 8 aprile 2016, sanciva l'impossibilità da parte dei docenti dell'attribuzione dei loro punteggi derivanti da servizi prestati precedentemente presso le scuole paritarie. Un fatto assolutamente nuovo e per certi versi anche inusuale, il quale ha danneggiato tutti coloro che avevano alle spalle decine e decine di anni svolti istituzioni scolastiche private.

Il Giudice del Lavoro di Lecce, finalmente, ha dato ragione al ricorso di un insegnante che aveva promosso un ricorso a proposito della valutabilità del servizio suddetto. giustizia è fatta, avrà commentato il ricorrente!

Se si fosse valutato questo servizio, molti insegnanti sarebbero potuti tornare a casa

Una vicenda, questa, strana e per certi versi ancora attuale, dato che migliaia e migliaia di insegnanti italiani hanno dovuto, forza maggiore, rinunciare all'attribuzione del punteggio in oggetto, determinando nel bene e nel male la loro nuova destinazione (spesso, migliaia di chilometri lontano dalla provincia di residenza); contemporaneamente, molti di loro sono stati costretti a rivolgersi ai propri legali per dirimere questa assurda scelta normativa, messa in atto da parte del Miur e ratificata con molta superficialità, lo scorso aprile, da tutte le sigle sindacali presenti in fase di contrattazione, con la grave apposizione delle loro firme.

Il ricorso al Giudice del Lavoro

Il ricorso di cui parliamo è stato patrocinato dall'Avv. Simona Manca; il legale in oggetto aveva posto il quesito a proposito della riconoscibilità o meno, in fase di mobilità 2016/17, del punteggio relativo alla costituzione della graduatoria, in riferimento al servizio prestato dal suo cliente in diverse scuole paritarie.

Nel suddetto CCNL dell'8/4/2016, in particolare, non poteva essere inserito un punteggio spettante, in quanto, volutamente, il Governo e i sindacati avevano stabilito ed intrapreso tale decisione. Insomma, il servizio è stato realmente svolto negli anni passati ma, per spostarsi da una regione all'altra, lo stesso, con imbarazzo di tutti, non potava e non veniva assolutamente preso in considerazione.

Una situazione stravagante ed anomala, tanto che in molti hanno deciso di rivolgersi ai vari Tribunali amministrativi regionali. Il risultato? Molti di questi hanno stabilito, con le loro sentenze, l'incostituzionalità e l'illegittimità di questa decisione, sancita, senza batter ciglio, persino dai sindacati, gli stessi che ancora oggi si dichiarano accaniti difensori e garanti dei diritti degli insegnanti.

Il dispositivo e il contenuto della sentenza del GdL

Ma ritorniamo alla clamorosa sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce - Il dispositivo emanato dallo stesso ha finalmente dato ragione all'insegnante, vistosi derubato del punteggio che gli sarebbe spettato. In particolare, all'interno del dispositivo si legge quanto segue: "Secondo il Giudice del Lavoro, la contestata nota del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio prestato negli istituti paritari, è illegittima" - e ancora continua, facendo riferimento a circostanziati articoli della Costituzione: "in quanto viola le disposizioni di cui alla Legge n. 62 del 2000 e al D.L. n. 255 del 2001 e contrasta con i principi di eguaglianza e imparzialità della P.A. ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione".