In questo primo scorcio del 2017 è arrivato, come da previsioni, il picco della consueta epidemia influenzale che rende ancor più attuali le novità appena entrate in vigore per quanto riguarda la visita fiscale che il lavoratore dipendente può ricevere quando è a casa in malattia.

E’ infatti il caso di ricordare le nuove regole entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 in merito alle assenze per malattia, in modo particolare in riferimento agli orari di reperibilità e alle sanzioni previste in caso di assenza.

Visita fiscale 2017: i controlli in caso di malattia

Una delle novità previste in caso di malattia del lavoratore dipendente, riguarda il fatto che la visita fiscale dal parte dell’Inps può scattare già dal primo giorno di malattia, rimanendo invariati gli orari di reperibilità sia per i lavoratori del settore pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) che del settore privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Invariate anche le tempistiche entro il quale il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria assenza per malattia, variabile a seconda del settore e per questo regolate dai singoli contratti collettivi di categoria.

Quali sono le sanzioni in caso di irreperibilità

Le principali novità introdotte alle regole che su malattia e visita fiscale, riguardano le sanzioni previste in caso di irreperibilità del lavoratore in malattia alla visita di controllo. Questi, infatti, può andare incontro ad una trattenuta pari al 100% della retribuzione nel caso in cui non riesca a giustificare entro quindici giorni la sua assenza alla visita del medico inviato dall’Inps.

Il lavoratore sarà comunque convocato per una seconda visita fiscale da tenere, questa volta, presso l’ambulatorio della Asl e, in caso di seconda assenza, perderà un ulteriore 50% di retribuzione sui rimanenti giorni di malattia. Le sanzioni previste per una terza assenza comporteranno la perdita dello stipendio corrispondente a tutti i giorni di malattia.

E’ comunque prevista la possibilità che l’irreperibilità del lavoratore in malattia sia giustificata in caso di accertamenti da effettuare durante gli orari di reperibilità, in caso di gravi patologie che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita e in caso di malattia conseguente ad un infortunio sul lavoro.