La circolare dell’INPS n.95/2016 ha fatto chiarezza in merito alle nuove norme che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 per quanto riguarda i lavoratori in malattia. Accanto alle restrizioni introdotte per quanto riguarda la visita fiscale e le sanzioni previste in caso di irreperibilità, occorre ricordare quando il lavoratore in malattia può incorrere nel licenziamento, anche alla luce di recenti sentenze della Cassazione.

Detto infatti che l’assenza del lavoratore alla visita fiscale comporterà la perdita del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia, è chiaro che, oltre alla sanzione economica, il lavoratore andrà incontro ad una possibile lettera di richiamo da parte del datore di lavoro il cui cumularsi nel corso del tempo potrebbe dare origine al licenziamento.

Ci sono, però, anche altri casi in cui per il lavoratore in malattia è previsto il licenziamento e questi sono: il licenziamento per superamento del comporto (il limite massimo di assenze) e il licenziamento per scarso rendimento (quando la reiterata assenza procuri danni all’azienda).

Licenziamento per malattia: il superamento del comporto

Il lavoratore può essere licenziato quando l’assenza per malattia si protrae per un periodo superiore al comporto previsto dal contratto di lavoro. Il periodo durante il quale un lavoratore non può essere licenziato (comporto, appunto) varia a seconda dei contratti di categoria ed è, generalmente, compreso tra i 3 ed i 6 mesi in un anno. I giorni di malattia che concorrono a formare il periodo di comporto possono essere consecutivi o effetto di una sommatoria di più periodi, trascorsi i quali il datore di lavoro ha la facoltà (non è automatico) di licenziare il lavoratore).

Il lavoratore, da parte sua, può evitare il licenziamento ricorrendo all’uso dei giorni di ferie o a un periodo di aspettativa senza retribuzione.

Malattia e scarso rendimento: quando è previsto il licenziamento

Un altro caso che prevede il licenziamento senza che si verifichi una giusta causa è quello per scarso rendimento, che si verifica quando le assenze ripetute, per malattia o per altri motivi, che hanno causato una disfunzione organizzativa nell’azienda.

Lo scarso rendimento, e il conseguente danno causato all’azienda, è comunque soggetto alla dimostrazione da parte del datore di lavoro, in assenza della quale il lavoratore può essere reintegrato dal giudice, anche secondo le nuove regole del Jobs Act.

Recenti sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale di Milano hanno confermato questa eventualità anche per i casi nei quali le ripetute assenze erano legati ai giorni di riposo.