Le ultime due manovre finanziarie hanno di fatto completato l’iter di approvazione di una importante misura che si rivolge a soggetti alle prese con la separazione dal proprio coniuge e con il relativo assegno di mantenimento. Nasce il Fondo per coniugi in stato di bisogno, al quale possono rivolgersi i separati che non ricevono l’assegno di mantenimento dal proprio ex. La misura nasce con la penultima manovra finanziaria, ma solo adesso, dopo il decreto attuativo del 15 dicembre scorso che dopo 30 giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, completa la sua entrata in vigore.
Il provvedimento inizierà ad essere utilizzabile a partire dal 13 febbraio 2017, giorno in cui, sul sito ufficiale del Ministero di Giustizia, cioè giustizia.it, verrà reso disponibile il modulo di richiesta.
Il Fondo
L’istituzione del Fondo è sperimentale perché è stato previsto solo per gli anni 2016 e 2017. Nella fattispecie, vengono stanzianti 250mila euro per il 2016 e 500mila euro per il 2017. Il provvedimento è fino ad esaurimento risorse e non si rivolge a tutti i cittadini alle prese con “problemi di coppia”. Infatti, la misura si rivolge solo a coniugi separati a cui spetterebbe l’assegno di mantenimento. Niente da fare per i divorziati, per esempio, perché ad essi tocca l’assegno divorzile.
Inoltre, la misura è appannaggio solo dei coniugi bisognosi ai quali vengono assegnati figli minorenni o maggiorenni con invalidità gravi e che non ottengono l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro coniuge. Non rientrano nella misura quei coniugi che hanno a carico figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.
I figli inoltre devono essere nati all’interno del matrimonio oggetto della separazione e non al di fuori, nonostante essi siano, dalla Legge, considerati uguali. Le separazioni devono essere quelle consensuali o frutto di una sentenza a seguito di accordo tra le parti.
L’istanza
La domanda deve essere presentata dal coniuge bisognoso utilizzando l’apposito formulario.
Nel modulo vanno inseriti i dati del richiedente, l’Iban del Conto Corrente dove confluiranno gli eventuali versamenti dal Fondo e l’indicazione dell’importo di assegno che il coniuge inadempiente non ha versato. Infatti, il richiedente potrà chiedere anche un accesso ridotto al fondo nel caso in cui il coniuge tenuto al mantenimento, abbia versato solo in parte quanto stabilito in sede di separazione. Un dato certo è che l’accesso al Fondo è esclusivo dei casi di inadempienza sopraggiunti dopo il 1° gennaio 2016. Nell’istanza bisogna allegare copia dell’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare che deve essere di importo pari o inferiore a 3.000 euro.
Inoltre, bisogna allegare alla domanda, il proprio documento di riconoscimento e le copie di tutte le procedure esecutive avviate contro il coniuge inadempiente, come per esempio la copia del verbale di pignoramento presso terzi o di quello immobiliare non a buon fine.
La domanda inoltre non può essere presentata in tutte le sedi dei tribunali, ma solo quelle dei capoluogo dove hanno sede le Corti di Appello. Sarà infatti un giudice a stabilire se concedere o meno l’accesso al fondo dei richiedenti e l’elenco delle sedi di cui parlavamo prima è allegato al decreto in Gazzetta Ufficiale.