L’ex coniuge che dopo la separazione o il divorzio non riesca a costringere l’ex a pagare il mantenimento (stabilito giudizialmente o concordato) da oggi sarà più tutelato in quanto, in determinati casi ed alla presenza di determinati presupposti, interverrà lo Stato a pagare ciò che avrebbe dovuto pagare il coniuge obbligato: si tratta del Fondo di solidarietà al coniuge in stato di bisogno reso operativo con Decreto del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2016 in attuazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Almeno per adesso il Fondo sarà avviato in fase di sperimentazione con una copertura di € 750.000 euro.
Presupposti soggettivi del richiedente
E’ necessario che il soggetto richiedente versi in stato di bisogno tale da non riuscire a provvedere al sostentamento proprio e dei propri figli minori (o maggiorenni conviventi se portatori di handicap). Questi si deve trovare in tale condizione per non aver ricevuto l’assegno di mantenimento da parte del coniuge tenuto al versamento, e deve un Indicatore ISEE inferiore o pari a euro 3mila.
Modalità di presentazione della domanda e requisiti di accesso al Fondo
La richiesta si presenta in uno dei Tribunali aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d’appello indicati nell’elenco allegato al Decreto. Il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione è sito il Comune ove risiede il richiedente.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni:
- le generalità complete del richiedente;
- iban del proprio conto;
- ammontare della somme dovute e non versate dal coniuge obbligato;
- la data di maturazione del credito che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- eventuali redditi del coniuge inadempiente e l’eventuale datore di lavoro che si é già reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto previsto dall’156, c.c. (pertanto è necessario dimostrare di aver tentato il recupero delle somme attraverso un pignoramento presso terzi);
- Indicatore ISEE inferiore o pari a euro 3mila;
- l'indirizzo email o Pec dove il richiedente chiede di ricevere le comunicazioni;
- dichiarazione essere disoccupato e di non aver rifiutato offerte lavorative nei 2 anni precedenti.
Il procedimento amministrativo di cui al presente articolo é esente dal pagamento del contributo unificato.
Ammissione al Fondo e modalità di erogazione dei fondi
Il presidente del tribunale destinatario della richiesta valuta entro 30 giorni l’ammissibilità della domanda. In caso di giudizio positivo trasmette la richiesta al ministero della Giustizia (Dipartimento affari di Giustizia), affinché predisponga il pagamento. L’erogazione del fondo avverrà trimestralmente in maniera proporzionale tra tutti gli aventi diritto entro il limite di disponibilità del Fondo (attualmente pari ad euro 750.000 per il 2106 e 2017).
La rivalsa del Ministero
A seguito del pagamento da parte del Ministero il credito del coniuge soddisfatto sarà trasferito di diritto al Ministero stesso: In pratica il Ministero andrà a rivalersi (con azioni esecutive, pignoramenti ecc..) sul coniuge inadempiente per un importo pari a quello erogato al suo posto.