Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale metalmeccanici aziende industriali, avvenuto a fine 2016 e divenuto effettivo a gennaio di quest’anno, porterà molte novità a lavoratori e datori di lavoro del settore; una di queste inciderà già sulle buste paga di questo mese.

In base a quanto previsto dagli accordi infatti, ai dipendenti delle aziende che applicano in CCNL sopra citato saranno corrisposti, oltre ai normali elementi della retribuzione, una somma una tantum il cui importo, in caso di corresponsione piena, sarà pari ad € 80.

A quali lavoratori spettano gli €80 una tantum?

Secondo le disposizioni del CCNL aggiornato, l’importo di € 80 in busta spetterà a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017, compresi dunque coloro che sono stati assunti con contratto a termine, di apprendistato o di somministrazione.

Come accennato sopra, tale cifra verrà percepita per intero da tutti i soggetti che sono stati in forza dal tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2017, mentre sarà riproporzionata per tutti i lavoratori che non rispettano tale requisito.

La somma spettante è altresì riparametrata per i soggetti assunti con contratto a tempo parziale; in tale ipotesi, infatti, l’importo sarà calcolato in base alla percentuale part-time prevista dal contratto individuale (per un lavoratore part-time al 50 %, quindi, l’importo dell’una tantum sarà pari, se spettante in pieno, a € 40).

Ai fini della maturazione del diritto all’importo una tantum, si deve considerare quanto segue:

  • si considererà come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni (ad esempio: se il rapporto di lavoro è iniziato il 10 gennaio, il mese sarà considerato utile);
  • tutti i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per cassa integrazione di qualsiasi tipologia, malattia, infortunio, congedo parentale o matrimoniale, gravidanza o puerperio non vanno ad incidere sul diritto alla somma una tantum; tali periodi, dunque, sono comunque considerati utili per la maturazione del diritto;
  • tutte le ipotesi di aspettativa retribuita, al contrario, non sono da tenere in considerazione per la maturazione del diritto agli € 80.

Si sottolinea altresì che la somma corrisposta come una tantum, a prescindere dalla sua entità, resta esclusa dalla base di calcolo per l’accantonamento mensile del trattamento di fine rapporto (abbr. TFR).