I decreti sull’Ape sociale e su Quota 41 per precoci, che dal 22 maggio scorso attendevano la Pubblicazione in Gazzetta, hanno completato il loro iter. Come prassi, l’Inps ha emanato le circolari illustrative con cui l’Istituto recepisce le linee direttive dei decreti e che spiega ai soggetti interessati, la procedura per accedere alle misure. Eccone i contenuti delle circolari 99 e 100 del 16 giungo, con tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda di accesso all’Ape sociale ed a quota 41

Beneficiari

I soggetti beneficiari di Ape sociale o quota 41 sono sempre quei lavoratori disagiati come salute, lavoro o reddito.

In sintesi, le due misure si rivolgono a disoccupati, invalidi, caregivers e lavoratori alle prese con attività gravose. I disoccupati, nello specifico, devono essere stati licenziati, singolarmente, collettivamente o con procedure di concordato e devono aver terminato di percepire la Naspi da 3 mesi. Gli invalidi devono presentare il 74% minimo di disabilità, anche nel caso in cui l’invalido sia un parente di primo grado a cui si presta assistenza. Per i lavori gravosi invece, le 11 categorie restano quelle predisposte in Legge di Bilancio, cioè facchini, operatori ecologici, edili, gruisti, camionisti, ostetriche ed infermieri delle sale operatorie, conciatori di pelli, macchinisti e personale viaggiante dei treni, maestre di asilo, addetti alle pulizie e operatori per soggetti non autosufficienti.

Requisiti

I requisiti sono sempre i 63 anni minimi di età ed i 30 o 36 anni di contributi necessari a seconda se si è disoccupati ed invalidi o alle prese con mansioni gravose. Questo per quanto riguarda l’Ape sociale, mentre per quota 41, nessun limite anagrafico ma solo 41 anni di contributi da versare di cui uno prima dei 19anni di età.

La pubblicazione del decreto, formato da ben 13 articoli ha confermato le date previste per la misura, che restano il 1° maggio come inizio della decorrenza, il 15 luglio come scadenza delle prime istanze di accesso ed il 30 marzo 2018 per le istanze di coloro che non hanno ancora raggiunto i requisiti. La data di decorrenza è importante perché riguarda coloro che hanno già raggiunto i requisiti in questa fase transitoria, tra avvio della misura e messa in funzione della macchina operativa.

La data di presentazione della domanda invece risulta importante per tutti i requisiti, perché qualcuno va centrato alla data di presentazione dell’istanza, mentre altri possono essere raggiunti entro la fine dell’anno. I requisiti anagrafici e contributivi per esempio, vanno centrati entro la fine dell’anno, alla stregua dei 3 mesi di vuoto reddituale dovuto dall’ultimo assegno di Naspi percepito. Anche l’impiego in una delle 11 mansioni gravose deve essere centrato entro la fine dell’anno per quanto concerne la continuità lavorativa in 6 degli ultimi 7 anni. Per gli invalidi o i caregivers, il 74% di disabilità accertata propria o di un familiare di primo grado a carico, deve essere posseduta già alla data di presentazione della domanda.

Per i caregivers occorre ricordare che l’assistenza al familiare deve essere avviata da almeno 6 mesi prima della data di inoltro dell’istanza.

Domanda e allegati

Le domande saranno telematiche utilizzando la procedura messa in atto dall’Istituto. Il tutto fattibile con le credenziali di accesso per chi ha l’iscrizione ai servizi telematici Inps oppure tramite patronati e professionisti abilitati. L’istanza, che ripetiamo va corredata di diversi documenti allegati. In primo luogo la carta di identità valida, che servirà da autenticazione per la dichiarazione sostitutiva firmata dal richiedente, ove si attesta, il possesso dei requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di cui parlavamo nel capitolo precedente o il loro concretizzarsi entro la fine del relativo anno.

Per quanto concerne gli altri requisiti, in base al profilo del richiedente, vanno allegate le buste paga o il contratto di lavoro per chi è alle prese con lavori logoranti, nonché una dichiarazione del datore di lavoro dove si attestano i periodi di lavoro prestato, il contratto collettivo applicato, le mansioni, il livello di inquadramento e la tariffa Inail applicata. Ai disoccupati viene chiesto di allegare la lettera di licenziamento o quella di dimissioni per giusta causa ratificate dall’ispettorato. Nei casi di procedure di risoluzione consensuale o concordati, la copia dei verbali delle procedure stesse. Per gli invalidi invece, andrà allegata la copia dei verbali delle Commissioni esaminatrici Asl, per certificare il grado di invalidità necessario.