Buone notizie per i disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps: l’istituto ha pubblicato, in data 19 luglio, la circolare 115/2017 con la quale sono definite le modalità per la richiesta del sussidio di disoccupazione Dis-Coll per i collaboratori, dopo che la legge sul lavoro autonomo ne ha prorogato la scadenza.

Istituito con il Jobs Act del 2015, la Dis-Coll, il sussidio di disoccupazione riservato ai contratti atipici (collaboratori coordinati e continuativi), era già stata prorogata fino al 30 giugno 2016, ma con l’entrata in vigore della legge sul lavoro autonomo diventa strutturale e viene estesa a nuovi destinatari.

Dis-Coll, il sussidio di disoccupazione per i collaboratori diventa strutturale

La citata circolare Inps fa chiarezza su quali devono essere le caratteristiche per poter richiedere il sussidio di disoccupazione Dis-Coll. Innanzitutto, oltre a trovarsi in una condizione di disoccupazione, occorre aver versato almeno tre mesi di contributi nella gestione separata Inps a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente alla disoccupazione e fino alla data in cui questa ha inizio. L’Inps chiarisce, inoltre, che in tale periodo non deve esserci stata sovrapposizione tra le due gestioni mantenendo l’esclusività dell’iscrizione alla gestione separata.

Per meglio chiarire il concetto di esclusività, nella circolare Inps si ricorre all’esempio di un disoccupato che richiede il sussidio a seguito della scadenza di un contratto di collaborazione per il periodo 1° gennaio 2016/30 settembre 2017.

Ebbene, se nello stesso periodo il lavoratore ha svolto contemporaneamente un lavoro di tipo subordinato dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, la condizione di esclusività sarà soddisfatta solo a partire la 1° maggio 2016, data a partire dalla quale sarà calcolato l’assegno.

La nuova platea del sussidio di disoccupazione Dis-Coll e scadenza per le domande

Con la circolare 115/2017, l’Inps stabilisce anche la platea degli aventi diritto al sussidio di disoccupazione Dis-Coll comprendendo, oltre ai già citati titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche i dottorandi di ricerca con borsa di studio e gli assegnisti al termine del periodo di rapporto lavorativo.

L'importo dell'assegno è fissato al 75% degli stipendi fino a 1.195 euro mensili, ai quali si deve aggiungere il 25% per gli importi eccedenti; questo fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.300 euro mensili che si riducono, a partire dal quarto mese di erogazione, del 3% ad ogni mensilità. La durata del sussidio sarà uguale alla metà dei mesi lavorati nell'anno per il quale viene richiesto, fino ad un massimo di sei mesi.

La domanda per l’accesso alla prestazione deve essere inoltrata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro ed esclusivamente per via telematica attraverso il portale Inps. Per quanto riguarda i contratti scaduti nel periodo dal 1° al 19 luglio 2017, cioè tra l’entrata in vigore della proroga della Dis-Coll e la pubblicazione della circolare Inps 115/2017, la data entro la quale produrre le domande di sussidio è quindi quella del 25 settembre 2017.