Sono finalmente cominciate, in quasi tutte le province, le convocazioni ufficiali da graduatorie di istituto (triennio 2017/2020) dei docenti. In tanti hanno optato per le province del Nord in quanto è risaputo che vi sono più posti disponibili e dunque i docenti decidono di partire sperando di avere più fortuna e possibilità lavorative. Ma davvero tutti i docenti meridionali iscritti nelle graduatorie di istituto del Nord, decideranno di partire da un giorno all’altro lasciando casa e famiglia? Infatti la procedura di convocazione prevede che entro uno o massimo due giorni il docente convocato prenda servizio.

In tanti però non riescono a prendere servizio immediatamente, per motivi personali o logistici, e per questo è bene mettere in chiaro che vi sono alcune sanzioni previste per gli aspiranti docenti. In caso di primo rifiuto da parte del docente non è prevista alcuna sanzione, qualsiasi sia la motivazione che lo spinge a non prendere il servizio richiesto. Ma quando la rinuncia ad una proposta di contratto, alla sua proroga, o conferma si ripete per due volte nella stessa Scuola, è prevista una penale che causa la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia per la specifica classe di concorso per cui si è stati convocati. C’è da dire, però, che nel caso di proposta contrattuale tale sanzione viene applicata solo agli aspiranti che, al momento dell’offerta di supplenza, sono inoccupati.

Inoltre la sanzione è valida solo per l’anno scolastico in corso e non per il triennio.

Ecco le sanzioni previste per i docenti inclusi nelle graduatorie di istituto

E se al momento della convocazione il docente ha già preso servizio in un’altra scuola, l’insegnante può stare tranquillo perché non è prevista alcuna sanzione.

Ma cosa succede se una volta accettata la supplenza poi non ci si presenta per l’assunzione? In questo caso la conseguenza è più grave in quanto la mancata assunzione, dopo aver accettato un incarico di supplenza da graduatoria di istituto, comporta la perdita di possibilità di essere convocati, per tutto l’anno scolastico, in tutte le venti scuole nelle quali si è inclusi nelle graduatorie di istituto.

Ovviamente la penale non verrà applicata se l’assenza viene giustificata con opportuna documentazione. In questo caso rimane per il docente la possibilità di essere convocati per altra classe di concorso. Infine l’abbandono del servizio dopo aver cominciato già la supplenza tramite graduatorie di istituto causa la perdita della possibilità di essere convocati per tutte le classi di concorso in tutte le venti scuole nelle quali si è inclusi nelle relative graduatorie. Anche tale penale non vale per il triennio ma solo per l’anno scolastico in corso.