Sono state comunicate dall'INPS le nuove regole per le prestazioni di lavoro occasionale, derivanti dal Dl n°50/17, la cui inosservanza può portare a sanzioni e disservizi nell'erogazione della prestazione lavorativa. Tali nuove regole sono racchiuse in uno speciale Vademecum che è a disposizione degli utenti e portato alla attenzione dei Dott.Commercialisti e dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
Con tale Decreto legislativo, e successive precisazioni dell’INPS, sono stati previsti in base alla natura dell’utilizzatore, due nuovi strumenti:
- II CPO: sigla di “nuovo Contratto per le prestazioni occasionali", che dovrà essere utilizzato dalle piccole aziende, dai professionisti e dagli enti;
- Il L.F: sigla di “ Libretto famiglia”, utilizzabile invece dai privati cittadini.
Ecco le regole
Vediamo quali sono i punti salienti di tali nuove regole: anzitutto sia il datore di lavoro (definito: utilizzatore), nonché il lavoratore (definito: prestatore di lavoro) devono registrarsi sulla nuova procedura “prestazioni occasionali” e non su quella precedente dei voucher (c’è da ricordare che prima di poter utilizzare i servizi Online INPS bisogna acquisire il Pin per poter operare sul portale web); registrarsi sulla vecchia procedura è inutile in quanto non consente di ricorrere al Contratto di prestazione occasionale o al Libretto Famiglia.
Al prestatore di lavoro viene richiesto, oltre all’inserimento dei dati anagrafici ed il codice fiscale, anche il codice IBAN della propria banca dove desidera ricevere il pagamento delle prestazioni effettuate.
Successivamente l’utilizzatore deve effettuare il pagamento anticipato della prestazione lavorativa occasionale utilizzando il Modello F24 in banca o Posta oppure tramite il sistema di pagamento PAGOPA , utilizzando il form “Accesso al portale dei pagamenti online”, anticipatamente rispetto al giorno in cui verrà effettuato il lavoro, basterà qualche giorno prima (l’importo versato sarà trattenuto e accreditato dall'INPS che provvederà successivamente al pagamento del prestatore tramite bonifico bancario sul codice IBAN precedentemente da egli comunicato).
L’utilizzatore inoltre dovrà inserire la data e l’ora, nonché il tipo di attività occasionale richiesta con almeno 1 ora di anticipo, oppure anche successivamente nel caso di Libretto di famiglia. Dopo avere eseguito la prestazione il lavoratore può confermare di avere eseguito la prestazione, senza esserne obbligato, nei tre giorni successivi alla data in cui ha prestato lavoro sempre via web sul portale INPS.
Le prestazioni inserite non possono essere modificate, ma possono essere revocate per malattia o altro impedimento; infatti qualora la prestazione precedentemente inserita non venisse svolta per malattia o altre cause, l’utilizzatore può revocarla entro il termine obbligatorio del terzo giorno successivo a quello in cui era prevista la prestazione.In caso di prestazioni lavorative continuative la revoca può essere anche parziale e riguardare uno o più giorni.
Per quanto riguarda i pagamenti, l'Inps effettua il saldo delle prestazioni tramite bonifico bancario, effettuato sul conto corrente del lavoratore dal giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della prestazione lavorativa, se comunicata entro il giorno 3 del mese in cui è stata inviata la comunicazione.