Secondo la Corte di Giustizia UE, è incompatibile con il diritto dell´Unione Europea, la condotta dello Stato membro che assicuri l’indennità di disoccupazione ai lavoratori subordinati, escludendo, invece, dal novero dei beneficiari quelli autonomi.

Per non ledere i principi fondamentali di non discriminazione e di parità, viene quindi previsto che tutti i lavoratori - non solo i dipendenti, quindi, ma anche gli autonomi - hanno diritto all'indennità. Ne discende, inoltre, che il concetto di «disoccupazione involontaria» può essere causato da «ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, come nel caso della recessione economica.

Il cittadino di uno Stato membro, che non è più in grado di esercitare la propria attività come lavoratore autonomo, ha diritto comunque a mantenere lo status di lavoratore autonomo. Di conseguenza egli, a determinate condizioni, può conservare il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a 3 mesi.

Il caso all’attenzione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza del 20 dicembre 2017

Il caso (causa C-442/16) sottoposto all’attenzione dei giudici della Corte di Giustizia Europea ha avuto come protagonista un cittadino rumeno, che ha svolto l’attività di imbianchino per 5 anni in Irlanda e poi è stato costretto a chiudere per assenza di commesse.

L’uomo, dopo la profonda crisi del 2012, si era visto costretto a cessare la propria attività e a chiedere alle autorità irlandesi l’indennità di disoccupazione, registrandosi come persona in cerca di occupazione. Tale domanda, tuttavia, era stata respinta, dato che il richiedente non avrebbe dimostrato di disporre di un diritto di soggiorno in Irlanda.

I magistrati della Corte di Giustizia Europea, partendo da un'interpretazione letterale dell’articolo 7 della direttiva del 2004, hanno sostenuto che "il cittadino dell'Unione non perde la qualità di lavoratore subordinato o autonomo”, nel caso in cui si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro”.

Ciò a condizione che si trovi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, dopo aver esercitato un’attività lavorativa per più di un anno.

I giudici concludono, quindi, che sia il lavoratore autonomo che quello subordinato possono godere della tutela offerta dalla direttiva comunitaria riguardante il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo maggiore di 3 mesi, anche se tali lavoratori si trovano in uno stato di disoccupazione. Ciò vale se lo stato di disoccupazione è indipendente dalla propria volontà, una situazione che determina una condizione di vulnerabilità e di crisi. Ne discende che, insieme al diritto di soggiorno, viene riconosciuta anche l’indennità di disoccupazione.

Si tratta quindi di una sentenza storica a favore di tutti i liberi professionisti - come gli architetti, gli avvocati, i commercialisti, gli psicologi - che potrebbe condurre l’Italia ad un intervento legislativo di recepimento. Nel nostro ordinamento vige ,infatti, il principio di preminenza del diritto dell´Unione rispetto alle altre fonti primarie interne