Interessante la recente pronuncia della Corte di Cassazione Sentenza N.1922 del 25.01.2018 in tema di licenziamento in tronco ovvero per giusta causa che, ricordiamo ai sensi dell’art. 2119 C.C. è conseguente ad un evento gravemente lesivo della fiducia indefettibile tra le parti che non consente neanche la provvisoria prosecuzione del rapporto di lavoro e giustifica il recesso unilaterale senza obbligo del preavviso, perché si sofferma ad esaminare le cause che hanno dato origine a detto grave evento.

La vicenda riguarda il licenziamento operato da una nota azienda di bricolage e fai da te che dopo due precedenti mancanze sanzionate con provvedimenti disciplinari, di natura conservativa, decideva di irrogare la sanzione espulsiva con recesso unilaterale dal rapporto di lavoro con una propria dipendente senza tenere conto dei gravi motivi familiari a motivo dei quali la lavoratrice assente ometteva di attivare la corretta procedura formale di richiesta del congedo familiare.

Nella specie, la dipendente sceglieva di assistere la propria figlia che versava in un grave stato depressivo, sorto dopo il parto.

Ebbene, la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello che non aveva confermato la declaratoria di primo grado in merito alla insussistenza della giusta causa di licenziamento ed attribuendo rilievo esclusivo all'inosservanza formale della procedura per ottenere l'autorizzazione alla fruizione del congedo per motivi familiari, prescindeva completamente dal considerare le ragioni che determinavano l'effettività e l'urgenza dell'assenza della lavoratrice dal lavoro in azienda, date dall’esigenza di assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum.

Non è sufficiente la grave mancanza addebitata per irrogare la sanzione disciplinare

La Corte Suprema al contrario, nel caso di specie, sottolinea quanto l’inosservanza delle forme prescritte, sebbene in violazione di norme all'uopo predisposte, non sia di per sé sufficiente per valutare la proporzionalità che deve sempre sussistere perlomeno nell’ambito del licenziamento disciplinare, tra la condotta inadempiente della lavoratrice e la grave sanzione espulsiva irrogata dal datore di lavoro.

Pertanto, la Cassazione con la recente pronuncia rinvia alla Corte territoriale “che dovrà pronunciarsi in conformità e così riformulare, alla stregua degli indicati criteri, il giudizio di proporzionalità tra mancanza addebitata e sanzione irrogata”, tenendo in considerazione le gravi motivazioni che hanno determinato il comportamento “insubordinato” della lavoratrice.