Accusare falsamente il proprio superiore può costare il posto di lavoro. E' quanto emerge dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dell’8 Giugno 2018, numero 15021 che trae le mosse dalla sottrazione di una somma di denaro irrisoria (solo tre euro) dal fondo cassa in dotazione della dipendente di un negozio, oltretutto subito restituita. La commessa, pur avendo restituito l’esigua somma tempestivamente ("presa a prestito per comprare le sigarette"), quindi senza che l'azione fosse penalmente rilevante, aveva accusato falsamente il proprio superiore gerarchico come grossolana reazione all’addebito disciplinare riportato per il piccolo furto.
A detta della dipendente sarebbe stato il suo superiore a commettere il furto giacché preordinato a creare un pretesto ad hoc per farla licenziare. Sfortunata, oltre che imprudente, perché la falsità delle accuse era confutata dalle telecamere poste a tutela del patrimonio aziendale che avevano immortalato l'appropriazione della "sommetta" subito restituita.
Cassazione: sentenza licenziamento commessa per calunnie su superiore
Tuttavia anche il piccolo furto, che in un altro contesto sarebbe stato sanzionato con una misura conservativa del posto di lavoro, alla luce dell'ingiustificata reazione della dipendente andava letto sotto altro aspetto. La Suprema Corte, conformemente alla propria giurisprudenza di legittimità, ha sentenziato che la dipendente, resasi responsabile di un furtarello, ben poteva essere sanzionata anche con il licenziamento in tronco, vale a dire con il licenziamento per giusta causa perché, a prescindere dalla esiguità dell’importo sottratto, la condotta costituirebbe una lesione della fiducia che il datore di lavoro deve necessariamente riporre nel dipendente: un piccolo furto oggi, un piccolo, medio o grande furto domani e la fiducia sparisce.
La misura espulsiva è stata ritenuta congrua soprattutto a causa del fatto calunnioso
La condotta giuridicamente rilevante ai fini dell'adozione della misura espulsiva è data soprattutto dalla calunnia (in senso stretto, poiché la denuncia della dipendente non è stata presentata alla pubblica autorità) rivolta dalla dipendente, come ritorsione per essere stata essere stata "pizzicata", al proprio superiore gerarchico pur conoscendone l’innocenza e ciò in violazione dei doveri civici che impongono dei comportamenti probi e rispettosi delle regole di civiltà comunemente accettate, oltre che derivanti da una precisa norma del contratto collettivo deliberatamente violata dalla lavoratrice licenziata.