La consegna della certificazione unica 2018 ai soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati dovrà essere inderogabilmente effettuata entro la data del 31 marzo 2018, pertanto entro tale data tutti i datori di lavoro sono tenuti a consegnare la certificazione, ex Cud, ai propri dipendenti. Il 31 marzo cade di sabato, pertanto, come da prassi consolidata nel caso di scadenze ricadenti nelle giornate del sabato o dei festivi, il termine ultimo viene prorogato fino al primo giorno feriale successivo, ovvero il 3 aprile.
Cosa succede se la Certificazione Unica non viene consegnata al lavoratore entro il termine?
La Certificazione Unica, per legge, è un documento da produrre obbligatoriamente da parte del datore del lavoro, il quale attesta in questo modo tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta cui fa riferimento, oltre alla tassazione già trattenuta, anche a seguito di conguaglio fiscale, alle detrazioni da lavoro o per carichi di famiglia, al dato sul TFR maturato ed ai contributi versati.
Da quando è stato introdotto il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata (in particolar modo il 730 precompilato), poi, la valenza di tale certificazione ha acquisito maggior forza, poichè la sua emissione consente di poter "precompilare" il quadro C del 730 ed il quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche.
Per questo, la mancata emissione o consegna del documento in esame comporta delle sanzioni a carico del datore di lavoro. In caso di mancata emissione, in base al D.Lgs. nn. 151 e 158/2015, la sanzione è pari a 100 €. In caso di mancata consegna, invece, secondo l’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 471/97, il datore di lavoro viene punito con una sanzione amministrativa da varia nell'importo da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.065,83.
La medesima sanzione viene applicata altresì anche nel caso di una certificazione incompleta o con dati non veritieri.
Ma cosa può fare il lavoratore nel caso di mancata consegna? Innanzitutto, può esperire una prima procedura, inviando una pec oppure una raccomandata con ricevuta di ritorno e sollecitandone la consegna entro un breve lasso di tempo.
Se tale procedura non sortisce alcun effetto, è diritto del lavoratore segnalare la questione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, o alla Guardia di Finanza, affinchè provvedano a sanzionare il comportamento.
E' utile ricordare infine che, qualora la CU non venga consegnata al lavoratore e lo stesso necessiti dei dati reddituali in esso contenuti, potrà reperirli scaricando il modello 730 precompilato.