Dalla Covip arriva una nuova richiesta di adeguamento degli statuti, dei regolamenti e delle note informative ai fondi pensione in merito alla possibilità per gli iscritti di fruire del pensionamento anticipato tramite la RITA: Si tratta della cosiddetta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, di cui la stessa Commissione si è già occupata nel recente passato tramite la circolare numero 888 dello scorso 8/02.
Al suo interno erano state fornite tutte le informazioni necessarie per tradurre in senso operativo quanto previsto dai legislatori nella scorsa legge di bilancio, in modo da poter dare seguito alla flessibilità di accesso al pensionamento anticipato prevista nella manovra.
Le richieste di aggiornamento in arrivo dalla Covip
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha ritenuto di dover emanare un nuovo richiamo dopo aver constatato che non tutti gli operatori di settore hanno dato seguito a quanto previsto nell'ordinamento giuridico, predisponendo quindi all'adeguamento del regolamento o dei materiali informativi.
In alcuni casi risulta inoltre mancante l'individuazione del comparto di riferimento a destinazione della parte di montante su cui il lavoratore non chiede di applicare la RITA, oppure l'indicazione esatta delle spese che si accompagnano all'erogazione della prestazione. Infine, in alcuni regolamenti manca l'indicazione della periodicità che caratterizzerà l'erogazione della rata (ad esempio semestrale o annuale).
La scadenza entro la quale dovrà essere effettuato l'aggiornamento
Stante la situazione appena descritta, la Covip chiede a tutti i fondi di eseguire gli aggiornamenti del caso, in modo da adempiere a quanto previsto dal legislatore entro e non oltre la scadenza del prossimo 31 luglio 2018.
Oltre a ciò, evidenzia le criticità che si sono verificate nei confronti di alcuni iscritti, ai quali sarebbe stato negato il diritto alla richiesta di fruizione della RITA. In tal senso, la Commissione evidenzia che i fondi sono comunque tenuti all'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui non avessero ancora recepito la novità all'interno dei propri regolamenti.
Pensioni anticipate: con la RITA fino a 10 anni di anticipo rispetto all'uscita ordinaria
Se è vero che il panorama di applicazione della nuova RITA non appare omogeneo, resta però il fatto che i potenziali aventi diritto possono contare su diversi vantaggi. Da un lato infatti viene in loro soccorso uno strumento di sostegno in età avanzata, nel momento in cui altre tipologie di welfare pubblico risultano assenti.
Dall'altro, in virtù della condizione vissuta dal richiedente, sono garantite importanti agevolazioni fiscali. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consente infatti di ottenere un assegno con un massimo di 10 anni di anticipo rispetto alla quiescenza di vecchiaia, purché si risulti inoccupati e si disponga dei requisiti di legge. Il regime fiscale applicato è inoltre quello di massima convenienza, con uno sconto dello 0,3% annuo sull'aliquota del 15% per ogni anno di permanenza nel fondo eccedente il quindicesimo (l'imposta minima può arrivare a toccare il 9%). Mentre al lavoratore spetta anche la possibilità di assoggettare la RITA alla tassazione ordinaria, quando questa possa risultare maggiormente favorevole.
Nella pratica, non è difficile comprendere per quale motivo si riscontra un elevato interesse tra i soggetti che risultano potenziali destinatari della misura.
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