In data 23 giugno 2020 la Corte costituzionale è stata chiamata a esprimersi su un tema da sempre molto discusso in Italia, ossia l'adeguatezza della cifra di 285,66 euro riconosciuta come pensione di inabilità a invalidi civili totali con età pari o superiore a 18 anni. Secondo la Consulta, riunitasi in consiglio nella giornata di ieri per deliberare, gli attuali 285,66 euro mensili garantiti agli invalidi civili totali non basterebbero a garantir loro una vita dignitosa.

La pensione di invalidità è riconosciuta a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 67 anni, che siano stati riconosciuti (a seguito di esame da parte di apposite commissioni mediche) inabili al lavoro in percentuale variabile dal 75% al 100% (in quest'ultimo caso l'assegno assistenziale assume il nome di pensione di inabilità civile, e fino ad oggi ha avuto lo stesso importo riconosciuto per le altre prestazioni assistenziali, a esclusione dell'assegno di accompagnamento, riconosciuto solo agli incapaci di camminare autonomamente).

La sentenza della Consulta

La sentenza emessa dalla Consulta costringe la politica italiana a rivedere le cifre destinate ai sussidi assistenziali per gli invalidi civili. Secondo la Corte costituzionale, attualmente lo Stato non assicura agli invalidi civili totali (con percentuale di invalidità del 100%) i mezzi necessari per vivere, in violazione dell'articolo 38 della Costituzione Italiana. La decisione della Corte costituzionale è stata resa pubblica oggi, a seguito dell'esame del caso sollevato dalla Corte d'appello di Torino, che tramite una sentenza sollevava seri dubbi sulla reale legittimità costituzionale della cifra concessa alle persone diversamente abili, ma affette da grave e accertata disabilità.

La Consulta ha stabilito che l'incremento al milione delle vecchie lire (pari a 516,46 euro) già riconosciuto per gli altri trattamenti pensionistici come effetto diretto dell'articolo 38 della legge 448/2011, deve essere garantito anche agli invalidi civili totali, riconosciuti tali dalla legge 118 del 1971. La sentenza stabilisce che l'incremento della pensione di inabilità dovrà avere effetto immediato, ossia dovrà essere erogato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, poiché la sentenza non avrà effetto retroattivo ma conseguenze dirette nell'immediato futuro.

L'incremento, inoltre, dovrà d'ora in poi essere riconosciuto a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano redditi personali annuali pari o superiori a 6.713,98 euro.