Negli ultimi anni, lo Stato ha manifestato una precisa volontà di punire severamente chiunque si metta alla guida dopo aver abusato di bevande alcoliche: in particolare, la legge n. 94 del 2009 e la legge n. 120 del 2010 hanno introdotto ulteriori disposizioni al codice della strada, con sanzioni di carattere amministrativo e penale per chi guida in stato di ebbrezza alcolica.
In modo particolare, le sanzioni amministrative e penali variano in funzione del tasso alcolemico accertato, mediante etilometro, nel caso di un semplice contravventore alla norma del codice della strada, oppure mediante specifiche analisi del sangue qualora il soggetto in stato di ebbrezza alcolica abbia anche provocato un incidente causando danni a persone e/o cose.
Qualora si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0.5 ma inferiore a 0.8 grammi per litro, il soggetto non sarà sanzionabile dal punto di vista penale, ma dovrà pagare una sanzione amministrativa variabile da 500 a 2.000 euro, mentre la patente di guida sarà sospesa per un periodo da tre a sei mesi.
Qualora, invece, si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l ed inferiore a 1.5 g/l, il soggetto sarà punito con un'ammenda variabile da 800,00 a 3.200,00 euro e l'arresto fino a 6 mesi, nonché con la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.
Qualora, infine, si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, il soggetto sarà punito con un ammenda variabile da 1.500,00 a 6000,00 euro, l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna, ovvero con applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato stesso.
In applicazione della legge 120 del 2010, tuttavia, in tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza da alcool, ad eccezione dei casi in cui vi sia stato un incidente stradale, in caso di condanna nel giudizio penale è prevista, con il consenso dell'imputato, la sostituzione della pena dell'ammenda e dell'arresto con quella della prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza o volontariato.
Con lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il reato viene dichiarato estinto, la sospensione della patente viene ridotta della metà e viene revocata l'eventuale confisca del veicolo.