Il Decreto Legislativo n° 72 del 2016, il cosiddetto Decreto Mutui è ufficialmente entrato in vigore dal 1° novembre. Numerose le novità introdotte nella normativa vigente da questo importante atto legislativo.Molto importantisonole novitàrelative alle inadempienze in fase di pagamento delle rate. La crisi economica, le aziende che chiudono e la disoccupazione sono fattori molto frequenti oggi e sono gli eventi che hanno aumentato il numero di persone in difficoltà con i pagamenti dei propri mutui.Il rischio che per i casi di insolvenza, la banca passi alle maniere forti e sequestri casa agli inadempienti è sempre dietro l’angolo.
Ecco perché è necessario capire cosa cambia in virtù delle novità del Decreto appena entrato in vigore, per tutelarsi meglio in sede di stipula del mutuo.
Cosa cambia?
Fino all’avvento di queste novità, erano settele rate non pagate dopo le quali la banca poteva impossessarsi della casa dei debitori. Dopo sette rate di ritardo, anche non consecutive, la banca poteva avviare l’iter per recuperare quanto a lei spettante. La banca avviava un vero e proprio procedimento giudiziario, iniziando con la comunicazione di decadenza dal mutuo inviata al proprio cliente. Poi si passava alla richiesta inviata al cliente, concernente l’importo residuo del mutuo. Solo in seguito la vera e propria procedura esecutiva, quindi decreto ingiuntivo, pignoramento e messa all’asta della casa.
Tutto, rigorosamente, tramite Tribunali e giudici, per un iter di oltre due anni.
Le nuove normeentrano in vigore dal 1° novembre e attendono solo il decreto attuativo che presumibilmente sarà emesso entro la fine dell’anno. Viene allungato il numero delle rate non pagate dopo il quale si rischia di perdere la casa. Da sette, si passa a 18 rate se non vengono pagate possono far perdere casa ai contraenti.
Nello stesso tempo però, si dà facoltà alla banca di impugnare immediatamente il contratto e impossessarsi del bene senza dover per forza di cose avviare una azione tramite Tribunale.
Si può scegliere con quale normativa contrarre un mutuo?
Le novità non cancellano la normativa vigente che resterà valida comunque. In sede di stipula del mutuo, sarà il soggetto a scegliere quale normativa applicare al mutuo che si va ad accendere.
In parole povere si può inserire nel mutuo una clausola che offre il nuovo Decreto, il cosiddetto “Patto Marciano”. Il maggior numero di rate che è possibile non pagare prima di perdere l’immobile, che è un evidente vantaggio per i contraenti, si scontra con la maggiore facilità che offre la nuova normativa agli istituti di credito in sede di azioni esecutive. Un altro vantaggio che deriva dalle novità di fresca introduzione, sono sugli importi che la banca potrà chiedere al contraente insolvente. Con il Patto Marciano, una volta decaduti dal mutuo, cioè non avendo provveduto a pagare le 18 rate, la banca si approprierà dell’immobile e chiuderà la posizione passiva del cliente. Questoanche se il suo credito non viene soddisfatto interamente dal valore del bene.
In parole povere, se la casa vale 70.000 euro (ci vuole la perizia di un tecnico) ed il debito residuo è di 100.000 euro, la differenza non sarà chiesta al cliente. Nel caso contrario invece, cioè se la casa valesse 130.000 euro, la banca è tenuta a dare i 30.000 euro di differenza al cliente insolvente. Fino ad oggi, la banca,nel caso in cui non vedeva soddisfatto il proprio credito dal valore della casa, aveva tutti i diritti di continuare per anni a chiedere la parte mancante al debitore. Le nuove norme valgono per i nuovi mutui contratti, mentre per quelli vecchi, anche se rinnovati e rimodulati oggi, vale la vecchia normativa. In definitiva la scelta va ponderata bene, magari avvalendosi di un consulente specializzato che servirà a verificare anche se il vecchio mutuo è regolare. Statisticamente infatti l'80% dei mutui attivi oggi presentano anomalie tecniche e di usura che potrebbero dare diritto a rimborsi.