Osservando la riforma penale vaticana, promulgata oggi, nonsi può non pensare alla riforma della giustizia italiana, chiesta a più vociproprio in questi giorni, con forme e modi diversi, dalla società civileitaliana.
Sui temi della "giustizia giusta" vi sono ben cinque dei dodicireferendum proposti dai Radicali Italiani in questi giorni, che stannoraccogliendo l'appoggio bipartisan da parte di numerosi esponenti dei maggioripartiti politici, passando dal PD al PDL fino alle dichiarazioni favorevoli diBeppe Grillo per il M5S.
Ma Papa Francesco, tra le altre cose, rende il Vaticano unostato moderno nel consesso internazionale toccando alcuni temi bollenti per l'Italia:l'abolizione dell'ergastolo e l'introduzione del reato di tortura.
Temi su cui il nostro Paese è drammaticamente ancoraarretrato, compiendo da tempo l'ipocrisia di ratificare trattati e convenzioniinternazionali senza poi provvedere alle modifiche legislative che le renderebberoeffettive, ponendolo così tra gli Stati con il maggior numero dicondanne penali a livello internazionale.
Papa Bergoglio sottolinea con un motu proprio, che estende la giurisdizione a tutti i membri del consesso vaticano, l'importanzadelle due leggi di riforma penale emanate nello Stato Vaticano, che introducononumerose figure criminose indicate in diverse convenzioni internazionali, giàratificate dalla Santa Sede e che adesso ricevono piena attuazione anchenell'ordinamento interno.
Non si può non percepire come lo Stato Vaticano lanci unsegnale forte proprio a quel Paese che lo circonda: questa riforma è un chiaromessaggio all'Italia, una volta tanto espresso con fatti materiali e non con semplicidichiarazioni a gamba tesa da parte della CEI nella politica italiana, cometalvolta avveniva.
C'è tutto quanto non compiuto dal 1929 ad oggi nelle dueleggi, L.VIII e L.IX dell' 11 luglio 2013, approvate oggi dalla PontificiaCommissione per lo Stato della Città del Vaticano, compresi temi che la cronacaha reso impellenti, come il completamento delle norme in materia di prevenzionee contrasto del riciclaggio, di quelle contro il trafficoillecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, inasprendo anche lepene per i reati contro i minori, in piena attuazione della Convenzione del1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000.
Forti segnali che si impongono proprio nelle vicende del riassettocomplessivo subito, e non ancora compiuto, nelle alte sfere dello IOR, insiemeal rafforzamento alla lotta senza quartiere alla pedofilia emersa in alcunearee, che ha rischiato di trasformarsi in una piaga insanabile se non fossestata contrastata oggi ulteriormente.
Le norme attuano ulteriori ratifiche avvenute in passato,come evidenziato dalla nota dell' Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretarioper i Rapporti con gli Stati: la Convenzione del 1984 contro la tortura edaltre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzioneinternazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazionerazziale; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoiProtocolli facoltativi del 2000; le convenzioni di Ginevra del 1949 contro icrimini di guerra; la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro lacriminalità organizzata transnazionale; laConvenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito distupefacenti e di sostanze psicotrope; la Convenzione internazionale del 1999per la repressione del finanziamento del terrorismo, nonché nelle altreconvenzioni che definiscono e tipizzano le condotte di terrorismo
Un titolo a parte è stato anche dedicato ai delitti control'umanità, tra cui il genocidio e gli altri crimini previsti dal dirittointernazionale consuetudinario, sulla falsariga delle disposizioni dello Statutodi Roma della Corte penale internazionale del 1998.
Dal punto di vistasostanziale, infine, degne di nota sono ancora la revisione dei delitti controla pubblica amministrazione, in linea con le previsioni contenute nellaConvenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione, nonchél'abolizione della pena dell'ergastolo, sostituita con la pena della reclusioneda 30 a 35 anni.