Il Consiglio regionale della Sardegna ha dato il via libera all'unanimità, nella seduta del 15 settembre 2026 a Cagliari, a una legge di interpretazione autentica che chiarisce le modalità di cumulo dei compensi per sindaci e amministratori locali. Questo importante provvedimento interviene per definire con maggiore precisione il perimetro del divieto precedentemente introdotto dalla legge di stabilità regionale del 2017. La nuova normativa stabilisce in modo esplicito che l’indennità percepita in virtù della carica elettiva può essere legittimamente cumulata con altri compensi.
Questi ultimi possono derivare da attività professionali, da un rapporto di lavoro dipendente o da altri incarichi, a condizione fondamentale che tali mansioni non siano state conferite specificamente in ragione del mandato amministrativo ricoperto.
La legge introduce una distinzione chiara e fondamentale tra le attività considerate esterne alla funzione elettiva e gli incarichi che sono invece strettamente collegati alla carica ricoperta. Il divieto di cumulo, pertanto, permane per tutti quegli incarichi svolti presso enti locali, organismi direttamente collegati agli enti locali, amministrazioni regionali ed enti regionali. In questi casi, il cumulo non è consentito qualora la carica elettiva stessa rappresenti un requisito indispensabile per la nomina o la designazione.
Al contrario, la normativa esclude dal divieto gli incarichi che sono intrinsecamente legati all’esercizio di una professione specifica, i rapporti di lavoro subordinato e tutti quelli attribuiti sulla base di precise disposizioni di legge, garantendo così la possibilità di mantenere tali attività.
Rimborsi, gettoni e limiti previsti
Il testo normativo approvato specifica inoltre che rimangono pienamente consentiti sia il rimborso delle spese documentate sostenute dagli amministratori, sia il gettone di presenza, purché entrambi rispettino i limiti e le condizioni previste dalla normativa vigente. L’obiettivo primario di questa interpretazione autentica è proprio quello di definire con esattezza la portata della disposizione del 2017, identificando con chiarezza gli incarichi per i quali il compenso non può in alcun modo sommarsi all’indennità della carica elettiva.
In questo modo, si intende salvaguardare e mantenere ben distinta la posizione lavorativa o professionale dell’amministratore, laddove questa non sia direttamente dipendente o influenzata dal mandato pubblico ricoperto.
Un aspetto cruciale del provvedimento è la sua neutralità dal punto di vista economico: la legge, infatti, non comporta l'introduzione di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione, garantendo così l'equilibrio di bilancio. È altresì importante sottolineare che la normativa non ha alcuna incidenza sui rapporti giuridici che sono già stati definiti e conclusi con sentenze passate in giudicato, preservando la certezza del diritto per le situazioni pregresse. L'entrata in vigore della legge avverrà con la sua pubblicazione ufficiale sul Bollettino ufficiale della Regione.
Questi elementi costituiscono i pilastri che delimitano l'applicazione della norma approvata dal Consiglio regionale, chiarendo sia il suo impatto finanziario sia il rispetto dei rapporti giuridici già consolidati da decisioni definitive.
Il riferimento alla stabilità regionale 2017
Il quadro normativo di riferimento per questa decisione è la legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5, in particolare la sezione dedicata alle disposizioni in materia di enti locali. Nello specifico, l’articolo 2, comma 3, di tale legge, prevedeva originariamente un regime per i titolari delle cariche elettive. La nuova legge di interpretazione autentica interviene proprio per fornire una lettura chiara e univoca di tale disposizione, risolvendo eventuali ambiguità e garantendo una corretta applicazione della normativa sul cumulo dei compensi per gli amministratori.