Con la sigla DSA si indicano i disturbi specifici dell'appredimento di cui fa parte la dislessia, parola di cui spesso si abusa. In realtà i disturbi specifici dell’apprendimento sono diversi: troviamo la dislessia ovvero la difficoltà nella lettura, disortografia la quale indica la difficoltà a riprodurre graficamente le parole, la disgrafia la difficoltà a scrivere in modo comprensibile le parole e la discalculia difficoltà a svolgere in maniera automatica i calcoli. Questi disturbi sono presenti da sempre in tutto il mondo, tuttavia nell’ultimo periodo sono sempre di più i bambini che sembrano soffrire di una, o più, di queste patologia.

Bisogna considerare che la lettura è un fenomeno abbastanza recente, infatti l’alfabetizzazione dell’intera popolazione è stata portata avanti solo dopo il secondo dopoguerra. In Italia la legge 170/2010 si preoccupa di definire tutti i DSA e di tutelare attraverso alcune linee guida i ragazzi che soffrono di una di queste patologie. La dislessia non è una malattia ma una caratteristica. Si nasce dislessici e lo si resta per sempre non c’è una cura. La differenza, infatti è all’interno del cervello nel modo di produzione e elaborazione del linguaggio scritto e orale.

Il decreto 62/2017. All’interno del decreto viene ribadito il valore inclusivo che la valutazione deve assumere per tutti gli studenti dislessici.

La Scuola per promuovere questo fine si deve attivare attraverso strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Quindi l’errore o il brutto voto non deve essere punito e perseguitato ma valorizzato in quanto elemento che permette la conoscenza tra il docente e l’alunno con DSA, ma non solo.

L'articolo 11 della legge

Il comma due della legge prevede la dispensa della prova scritta di lingua straniera, in sede dell’esame di stato per gli alunni con certificazione DSA. In alternativa sarà una sottocommissione a stabilire contenuti e modalità della prova orale sostitutiva. Le criticità emergono in maniera più dirompente al comma 13 dello stesso articolo il quale prevede l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento o di comorbidità con altri disturbi o patologie.

In questo caso in sede di esame di stato l’alunno deve sostenere delle prove differenziante coerenti con il percorso svolto con valore equivalente per ottenere il diploma. Con questo comma si ha un capovolgimento del D.M. 5669/2001 che prevedeva il rilascio di un’attestazione equivalente e non del diploma

Niente più inglese?

In altre parole un ragazzo con un DSA potrà essere esonerato dall’apprendimento di una lingua straniera e ottenere comunque il diploma. Tuttavia, in una società che ci chiede con sempre più insistenza la conoscenza di almeno una lingua straniera, l’inglese, non risulta discriminatorio se non addirittura ghettizzante esonerare del tutto un bambino dall’imparare un altro modo di comunicare?

L’esonero della lingua straniera è previsto solamente nella scuola primaria o secondaria di primo grado, ma una volta giunto alla scuola secondaria di secondo grado come farà lo studente con DSA ad approcciarsi ad una lingua straniera che non ha mai studiato? La lingua straniera non dovrebbe diventare un tabù per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, ma questi dovrebbero essere aiutati dagli insegnati a trovare il loro metodo di studio.