Il Ministero della Salute è stato condannato dal Tribunale di Catania al pagamento di oltre 244mila euro a titolo di danno non patrimoniale. La sentenza, emessa dalla Terza sezione civile, riguarda una donna che nel 1988 ha contratto l'Epatite C a seguito di trasfusioni di sangue effettuate in una clinica ostetrica ginecologica etnea, e che successivamente ha sviluppato una serie di gravi patologie extraepatiche. Tra queste figurano la tiroidite cronica autoimmune, la crioglobulinemia mista, il linfoma non-Hodgkin e l'artrite reumatoide.
Il nesso causale e il danno riconosciuto
La decisione del Tribunale, presieduto dalla giudice Grazia Longo, ha stabilito un chiaro nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l'insorgenza delle malattie secondarie. La sentenza sottolinea che “deve ritenersi accertato il nesso causale tra condotta omissiva del ministero e le patologie extraepatiche di carattere secondario insorte in conseguenza della primaria infezione da epatite Hcv”. Questo riconoscimento è fondamentale per la definizione del risarcimento.
Oltre al danno patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto anche il danno morale. La motivazione evidenzia come la comparsa di ulteriori malattie in un soggetto già provato da una grave infezione, e consapevole delle sue conseguenze, abbia determinato una “grave sofferenza”.
Il provvedimento afferma che “va riconosciuto anche il danno morale e ciò in quanto la manifestazione di altre malattie in un soggetto già malato e con la già acquisita consapevolezza delle gravi conseguenze derivanti dalla emotrasfusione, di certo ha determinato una grave sofferenza in una donna già molto provata proprio per la stessa causa”.
Le implicazioni della sentenza
La donna, assistita dall'avvocato Silvio Vignera, aveva già ottenuto un precedente risarcimento danni per l'infezione da Epatite C, con sentenze di primo e secondo grado. Il nuovo ricorso, presentato dallo stesso legale, mirava a ottenere il risarcimento per le patologie extraepatiche sviluppatesi in un secondo momento.
L'avvocato Vignera ha espresso grande soddisfazione per la decisione del Tribunale di Catania, definendola “importante e non scontatissima”.
Il legale ha evidenziato come la sentenza affermi il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno spetta anche quando, a seguito di emotrasfusioni contagiose che hanno colpito il fegato, insorgano patologie autonome a carico di altri organi. Questa decisione, ha aggiunto Vignera, è ancor più significativa perché “apre la strada per i risarcimenti di coloro i quali, a seguito di patologia epatica connessa a trasfusioni di sangue infetto, hanno patito ulteriori patologie che, seppur in rapporto causale con la prima, abbiano autonomi esiti invalidanti”.