L'Agenzia delle Entrate, con una apposita circolare, chiarisce le modalità e le misure della tassazione dei trasferimenti immobiliari, sia quelli non rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, che quelli che vi sono soggetti.

Modalità e misure introdotte con il Decreto Legislativo n. 23/2011, modificate dal Decreto legge n. 104/2013 e dall'ultima Legge di Stabilità.

Precisa l'Agenzia delle Entrate, che, a partire dal primo gennaio 2014, per i trasferimenti di immobili non rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, sono in essere esclusivamente tre diverse aliquote di Imposta di Registro: il 2% per la prima casa, il 9% per tutti gli altri beni immobili e il 12% per i terreni agricoli e le relative pertinenze.

Chiarisce altresì che l'Imposta di Registro da versare non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro.

Per gli atti soggetti ad imposizione Iva invece la tassa dovuta per ciascuna delle singole imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali, previste in misura fissa, passerà da 168 a 200 euro.

Dunque Imposta di Registro prevista in misura leggera, 2%, per i trasferimenti di prime case, le case di abitazione, nei quali il cedente è un privato cittadino. Naturalmente a patto che non si tratti di abitazioni di tipo signorile, in ville, castelli, palazzi di pregio artistico e storico.

Le misure sono retroattive e riguardano gli atti pubblici formati o autenticati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dal primo gennaio 2014. Per le scritture private e non autenticate si fa riferimento alla data della richiesta di registrazione