Vi sono delle ipotesi in cui agli eredi conviene rifiutare l’eredità specialmente qualora sia maggiore la quota dei debiti rispetto alla quota dei crediti ereditati dal defunto. E’ sempre l’erede infatti a dover pagare integralmente i debiti ereditari al fine di estinguerli. La valutazione se conviene o meno accettare l’eredità è spesso però un operazione piuttosto complicata. Questo perché se il patrimonio attivo del defunto è sempre conosciuto, altrettanto non può dirsi per i debiti. Ci sono tuttavia dei sistemi per venirne a conoscenza, recandosi magari allo sportello di Equitalia situato nell’ultima residenza del defunto e chiedere l’estratto di ruolo.

Gli eredi che comunque non vogliono rischiare di accollarsi una mole spropositata di debiti possono utilizzare dueistituiti giuridici differenti:il beneficio d’inventario e la rinuncia all’eredità. Il beneficio d’inventario offre il vantaggio di consentire all’erede di rispondere dei debiti e delle obbligazioni trasmesse dal de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario. Si procede quindi ad una separazione del suo patrimonio economico personale da quello del defunto, evitando confusione di beni.

Qual è la disciplina dell’accettazione con beneficio d’inventario?

Vi sono duetermini per accettare l’eredità con beneficio d’inventario a seconda che l’erede sia nel possesso o meno dei beni ereditari.

Nel 1° caso, il chiamato deve compiere l’inventario dei beni entro 3 mesi da quando è stata aperta la successione e deve decidere se accettare o meno nei 40 giorni successivi. Decorsi tali termini non si può più rinunciare all’eredità, né accettare con beneficio di inventario. Nel 2° caso invece, il chiamato ha tempo 10 anni dall’apertura della successione per decidere se accettare con beneficio d’inventario.

Se, però, decide di fare l’inventario, entro 40 giorni deve accettare l’eredità, pena la perdita del diritto. La rinuncia all’eredità, invece e’ l’atto con cui il chiamato all’eredità manifesta la propria volontà (con una dichiarazione espressa) di non ereditare i beni che per successione gli sono stati conferiti dal defunto.

Dopo la rinuncia all’eredità i creditori e il fisco cosa possono fare?

Non si può rinunciare all’eredità prima che il defunto muoia, ma solo dopo l’apertura della successione entro il termine di 10 anni. Vi è però sempre un'eccezione per l’erede che era già nel possesso dei beni ereditari prima della morte del defunto. I creditori dell’erede possono impugnare la rinuncia all’eredità, se l’atto di rinuncia pregiudica le loro ragioni. In alternativa, qualora sussistono i presupposti, i creditori entro 5 anni dalla rinunzia, possono chiedere l’autorizzazione del giudice ad accettare l’eredità in nome e per conto dell’erede. L’obiettivo è quello di soddisfarsi sui beni della massa ereditaria fino alla concorrenza dei loro crediti.

Se l’Agenzia delle Entrare o Equitalia dovessero notificare un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, tali atti sono sempre illegittimi se si rinuncia all’eredità. Stesso discorso vale nel caso in cui si riceva la cartella prima di aver accettato formalmente l'eredità. Non si può sottoporre la rinuncia a termini o a condizioni, essa inoltre non è revocabile e può esser fatta anche dinanzi un notaio. La rinuncia all’eredità implica il pagamento di una imposta di registro in misura fissa di 168 euro prima dell’accettazione tacita dell’eredità, in quanto se avviene dopo, essa è soggetta all’aliquota proporzionale ordinaria.