Il contribuente che ha a che fare con Equitalia ha sempre il diritto di presentare una formale domanda di accesso agli atti presso i suoi sportelli per richiedere sia gli estratti di ruolo con la stampa dei tabulati sia la copia delle cartelle notificate e del relativo avviso di ricevimento della raccomandata. Equitalia infatti ha il dovere di conservare tali cartelle esattoriali e ruoli per 5 anni e il contribuente ha sempre il diritto di esaminare tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali e procedimentali tali da palesare l’illegittimità della pretesa impositiva.
Il Consiglio di Stato, con una sentenza, ha esteso tale obbligo di custodia delle cartelle esattoriali e degli altri atti presupposti da 5 anni a 10 anni perché ha ritenuto che l’obbligo di custodia di 5 anni è un obbligo minimo di conservazione e non un termine massimo.
Descrizione del caso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato
Protagonista del caso giudiziario da cui trae origine la sentenza del Consiglio di Stato è una società di servizi a cui era stato negato il diritto di accedere a delle cartelle esattoriali pendenti a proprio carico, conservate da Equitalia da oltre 5 anni. La società di servizi decide cosi’ di fare ricorso al TAR (Tribunale amministrativo) che però rigetta il suo ricorso ritenendo che era oramai decorso il periodo quinquennale nel quale Equitalia era obbligata a conservare gli atti (ovvero la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione) ai sensi dell’articolo 26 comma 4 del D.P.R.
602/1973. La società di servizi decide quindi di rivolgersi al Consiglio di Stato sostenendo che poichè la pretesa erariale si prescrive nel termine di 10 anni, Equitalia, per tale periodo di tempo, ha sempre l’obbligo di conservare le cartella di pagamento. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della società ritenendo che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi per i quali si fa istanza di accesso.
Tutto ciò anche in virtù dell’articolo 22 L.n. 241/90 che disciplina il relativo diritto di accesso.
Termine decennale dell’obbligo di conservare gli atti
I giudici di Palazzo Spada hanno statuito che l’Agente della riscossione ha sempre interesse a conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nell’arco di 5 anni la copia della cartella esattoriale.
Tale obbligo di conservazione che trova rispondenza nel principio di diligenza della P.A., permette appunto al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa. I giudici del Consiglio di Stato hanno quindi ritenuto che tale obbligo di custodia subordinato all’obbligo di ostensione vale per tutti gli atti esattoriali che hanno ad oggetto crediti che sono portati ad esecuzione ma che non sono ancora stati recuperati. L’agente di riscossione dato che il rapporto giuridico è ancora pendente ha un’esigenza fondamentale di possedere sempre una prova documentale delle varie fasi di definizione del rapporto sia per poter esercitare le prerogative esattoriali sia per poter assolvere meglio l’obbligo di esibizione da parte del giudice (Consiglio di Stato sentenza n .5410/2015). Per info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.