L’avvocato nel momento in cui la causa passa in decisione deve depositare la nota spese indicando in modo specifico e distinto gli onorari e le spese sostenute per le attività che lo stesso ha svolto durante tutto il giudizio. Il giudice in questo modo provvede alla liquidazione giudiziale del suo compenso professionale. Tale liquidazione dei compensi avviene in applicazione di alcuni scaglioni, previsti dalle Tariffe Forensi in ragione del valore della controversia. Questo anche nel caso in cui il giudizio sia relativo ad un’azione revocatoria qualora il valore della causa risultimanifestamente diverso da quello previsto in via presuntiva dal codice di proceduracivile.

A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito appunto che il valore della causa si determina non giàsulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì sulla base delvalore effettivo della controversia e ciò in virtù del disposto di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. n. 127/2004.

Sulla liquidazione deglionorari in favore dell'avvocato

Il caso da cui trae origine la sentenza della Corte di Cassazione riguarda un avvocato che aveva presentato ricorso sotto forma di reclamo per ottenere una maggiore liquidazione per l'opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria fallimentare nella veste di difensore della curatela del fallimento.

I giudici di merito però non hanno accolto il suo ricorso perché hanno ritenuto che, diversamente da quanto previsto per la revocatoria ordinaria, l'onorario per i giudizi per revocatoria fallimentare vanno liquidati sulla base del valore del bene oggetto dell'atto dispositivo, proprio perché l’azione non è diretta a tutela di uno specifico credito.

Gli stessi, sebbene abbiano ritenuto che il valore della causa deve essere definito sempre in base al "disputatum", hanno applicato comunque l'art. 6, comma secondo, del D.M. 127/2004, che fa riferimento al valore effettivo della controversia. L’avvocato non si rassegna e propone ricorso per Cassazione, evidenziando come non ci fosse nessuna differenza fra l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare.

La Cassazione: prevalenza il criterio del valore della causa

La Corte di Cassazione, nel rigettare il suo ricorso, ha considerato irrilevanti i richiami da lui fatti agli artt. 10 e 14 c.p.c. i quali si riferiscono alla liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria. I giudici di legittimità ritengono infatti che, nello specifico caso, gli onorari vadan liquidati sulla base dell'apprezzamento in fatto del valore della controversia e senza ricorrere alle presunzioni del codice di procedura civile. Ne consegue che le doglianze dell'avvocato rendono insindacabile la decisione della Suprema Corte di applicare l'art. 6 D.M. 127/2004.(Corte di Cassazione sentenza n.25801 del 22.12.2015 ). Per ogniulteriore info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome