Siamo entrati nell’anno 2016 e la Legge di Stabilità che ormai è in vigore, ha portato una buona notizia per quanto riguarda i proprietari di terreni agricoli in Italia. Il Governo ha mantenuto la promessa di eliminare l’IMU agricola che di fatto non graverà più sulla stragrande maggioranza dei terreni agricoli. Sicuramente una buona notizia per un settore, quello agricolo che è tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica. Vediamo quali sono i terreni che rientrano nell’esenzione .
IMU agricola, basta distinzione tra montani e non montani
Fino all’anno scorso, l’IMU agricola era dovuta su tutti i terreni agricoli ubicati nei comuni Italiani ad esclusione di quelli classificati come montani. In parole povere, niente balzello sui terreni di tutti i comuni classificati dall’ISTAT (elenco consultabile on line sul sito dell’Istituto di Statistica) come “totalmente montani”, quelli cioè che avevano una altitudine ufficiale in catasto, superiore ai 600 metri. Sempre fino a tutto il 2015, erano esenti i terreni siti nelle isole minori italiane e quelli appartenenti a professionisti del settore agricolo, cioè, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli regolarmente iscritti negli elenchi ufficiali anche se proprietari di terreni ubicati in comuni parzialmente montani.
Con la nuova manovra finanziaria, l’esenzione IMU è stata allargata anche ad altri terreni.
Tutte le tipologie di esenzione
L’esenzione dall’Imposta quindi può essere applicata sia per via del posizionamento geografico del terreno e per via della qualifica del proprietario. In definitiva, oggi possiamo dire che l’IMU non si pagherà più per tutti i terreni agricoli di paesi dei comuni montani, collinari e non solo.
Nello specifico, niente è dovuto a prescindere dal collocamento geografico del terreno, per tutti gli imprenditori agricoli professionali e per tutti gli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Restano esenti i terreni situati nelle isole minori ed anche quelli che, a prescindere da possesso e collocazione, hanno una specifica destinazione, che sono a proprietà multipla ed indivisibile e non soggetti ad usucapione.
Per tutti gli altri terreni che non rientrano tra quelli con le caratteristiche sopra descritte, l’IMU resta dovuta anche nel 2016. Ultima nota, che sicuramente sarà criticata ancorariguarda i terreni per i quali proprietario e conduttore non coincidono. Tipico esempio è il terreno dato in fitto ad altri e sui quali l'IMU resta dovuta. Quest'ultima fattispecie di situazione è più frequente di quanto si possa pensare perchè colpisce anche i terreni che per via del ricambio generazionale passa, solo come come conduzione e non come proprietà, di padre in figlio.