Inizialmente fissata per il 16 giugno, la scadenza del versamento delle imposte (Irpef ed Irap) proveniente dal Modello Unico è stata come al solito posticipata. Si passa al 7 luglio, quasi un mese in più per il primo pagamento delle imposte. Ma cosa cambia per i contribuenti? Dal punto di vista della spesa sicuramente niente, però il calendario delle scadenze fiscali cambia sensibilmente.
Studi di settore e Partita IVA
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono scegliere come versare le imposte, in soluzione unica o a rate.
Effetto cascata viene definito il fatto che posticipata la scadenza della prima rata da versare, naturalmente cambiano le date anche per le successive. Le scadenze e la tipologia delle rate cambia a seconda del tipo di contribuente, con o senza Partita Iva ed alla quale si applicano o meno gli studi di settore. Per chi non è soggetto agli studi di settore infatti, la scadenza non è cambiata, ferma al 16 giugno ormai passato oppure al 18 luglio (il 16 è sabato) pagando la penale. Per quelli invece ai quali gli studi vengono applicati, la scadenza come dicevamo è slittata al 7 luglio e di conseguenza slitta al 22 agosto anche il versamento ritardato con penale o sanzione ridotta dello 0,40%. Lo stesso discorso vale per coloro che hanno la Partita IVA perché in questo caso valgono le scadenze per i soggetti agli studi di settore, mentre in sua assenza, la scadenza è quella originaria.
Pagamenti ritardati e rate, cosa cambia con la proroga?
Come dicevamo, l’effetto cascata per la proroga appena concessa (14 giugno, a due giorni dalla scadenza originaria) sposta le rate per i piani dilazionatori. Titolari di Partita IVA ed interessati dagli studi di settore, nel caso paghino in tempo, cioè entro il 6 luglio, avranno la seconda rata il 18 dello stesso mese con l’aggiunta dello 0,11 di interesse, la terza il 22 agosto con maggiorazione dello 0,44%, la quarta il 16 settembre gravata dello 0,77% e la quinta e sesta a metà ottobre e novembre con rispettivamente l’1,1% e l’1,43% di interessi.
Per i soggetti a cui la scadenza ordinaria non è cambiata e di cui parlavamo prima, la prima rata era dovuta il 16 giugno, la mentre dalla seconda essa inizia a coincidere con gli altri contribuenti, quindi 18 luglio, 22 agosto e così via. La differenza è negli interessi di dilazione caricati che sono 0,33% la seconda rata, 0,66% la terza, 0,99% la quarta, 1,22% la quinta e 1,65% l’ultima di novembre.
In parole povere, per tutti vale la regola che in caso di dilazione nel pagamento, opzione molto diffusa visti i tempi di ristrettezza economica, si applicano gli interessi del 4% annui. Per pagamenti oltre la scadenza ordinaria della prima rata, viene applicata una sanzione dello 0,4%.