Sono già passati due anni dall’entrata in vigore della cosiddetta Tari (tassa sui rifiuti) il cui presupposto è la detenzione o l'occupazione di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso. La normativa che disciplina la Tari riconduce alle ipotesi di esenzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti le seguenti aree:

  • le parti condominiali utilizzate dai condomini;
  • le parti quali cantine e solai

Ne discende che non devono essere soggetti a tassazione solo quelle specifiche aree improduttive di rifiuti (si applica infatti il criterio della ‘non utilizzabilità).

La giurisprudenza sul tema dell'esenzione dal versamento della Tari ha sempre ritenuto che l'onere della prova per beneficiare delle esenzioni grava esclusivamente sul contribuente in relazione a quegli immobili occupati che hanno particolari caratteristiche di destinazione e strutturali.

A confermarlo anche una recente ordinanza della Cassazione, la n. 17623/2016, che ha statuito che nel caso del box auto l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti è subordinata alla dimostrazione che detto locale adibito a box auto non è idoneo in nessun modo alla produzione di rifiuti.

Documentazione da produrre per ottenere l’esenzione

Gli ermellini hanno precisato che posta la sussistenza di una presunzione legale in merito alla produzione di rifiuti, spetta sempre al contribuente fornire un’apposita dichiarazione.

Quest’ultima può assumere la forma di denuncia originaria o di variazione. Infatti proprio perché l’esenzione non opera in modo automatico ecco che il contribuente deve debitamente dimostrare con elementi obiettivi la presenza delle condizioni previste dalla legge per beneficiare delle esenzioni. Da detta documentazione deve infatti risultare l’impossibilità oggettiva a produrre rifiuti per via del particolare uso del locale o della natura dello stesso o per via di obiettive e sopravvenute circostanze di non utilizzabilità.

Arrivano i rimborsi IVA sulle tasse sui rifiuti dove non si doveva pagare.

E sempre in tema di tasse sui rifiuti arrivano i primi rimborsi a quei cittadini che hanno presentato ricorso per recuperare l’IVA sulle bollette della spazzatura. Numerose sentenze delle Cassazione infatti hanno sempre affermato che tale tassa non può essere soggetta ad IVA.

Fu infatti per prima la Corte Costituzionale nel 2009 a dichiarare illegittima l’IVA sulla tassa dei rifiuti. Secondo la Corte di Giustizia UE, l’IVA non è dovuta neanche sul canone Rai.

Intanto i primi rimborsi sono arrivati in Toscana dove molti cittadini dopo aver raccolto tutte le ricevute dei bollettini relative al pagamento della TIA, hanno accertato che era stata addebitata sull’importo totale anche l’IVA non dovuta. A Lucca, grazie alla Aducons Toscana si sono recuperati circa 6 mila euro. Le somme restituite ai cittadini lucchesi oscillano di 150 euro ai 500 euro a testa , a seconda di quanti anni si è chiesto il risarcimento e della spesa complessiva. Ricordiamo che si può ancora richiedere i rimborsi dell’IVA dall’anno 2006 in poi. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome