Se la dichiarazione è stata omessa ma si dimostra che il relativo credito è derivato da acquisti inerenti l’attività d’impresa, il contribuente ha diritto a recuperarla, specie se lo stesso risulta dalle liquidazioni periodiche regolarmente presentate.

Vero è che l’AdE può comunque contestare un tale credito (derivante da una dichiarazione omessa) anche a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione e procedere alla relativa iscrizione a ruolo.

In effetti il Giudice di appello aveva già ammesso tale possibilità di recupero del credito iva basando la sua decisione sull’applicabilità dell’ art.

5 co. 1 del D.Lgs. 471/97: è sufficiente la sola indicazione del maggior credito nelle liquidazioni periodiche relative all’annualità di maturazione.

La questione è giunta dinanzi alle S.U della Cassazione che con ben due sentenze dell’08.09.2016 (n. 17757 e 17758) hanno fugato ogni dubbio in merito.

L’effettività del credito

In merito al credito derivante da omessa dichiarazione (sentenza n. 17757), la Corte ha statuito che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva talchè gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’AdE di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte.

Pertanto ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.

Per tale ragione si è assistito negli ultimi anni ad un atteggiamento dell’Amministrazione volto a consentire al contribuente di dimostrare l’esistenza del credito iva (non dichiarato) attraverso altre prove e idonea documentazione (fatture, registri iva ..).

Tale orientamento è stato avallato anche dai principi comunitari dai quali si evince che ai fini della detraibilità occorra la effettività degli acquisti da un soggetto passivo e la utilizzazione di detti beni per finalità proprie (operazioni imponibili). Altro è la violazione formale dell’omessa dichiarazione Iva che però non implica l’impossibilità di detrazione nel caso in cui vi siano altre prove a sostegno.

Il giudice tributario dovrà pertanto riconoscere il credito iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione: in tali casi l’AdE potrà provvedere alla correzione del credito anche mediante controllo automatizzato.

Legittimità del controllo automatizzato

Con la seconda sentenza (n. 17758)emessa in pari dato, le S.U. hanno altresì chiarito che in tali ipotesi (omessa dichiarazione annuale) il controllo automatizzato è comunque legittimo e che pertanto l’Ufficio può procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta ed emettere la conseguente cartella di pagamento. Proprio perchè, tale controllo (automatizzato) non attiene alla sostanza e non ha carattere valutativo, ma rappresenta lo strumento mediante il quale si riscontra la correttezza dei dati dichiarati in raffronto con quelli già presenti nell’anagrafe tributaria. Ed ancora, la legittimità di tale controllo deriva dal fatto che in ogni caso al contribuente è garantita la possibilità di dimostrare in altro modo il proprio credito come anzidetto.