L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti gli interessati una guida completa su tutte le tipologie di detrazioni e deduzioni fiscali da poter richiedere in sede di dichiarazione fiscale (ad esempio con la presentazione del modello 730).
Leggendo tale documento, pubblicato dall'ente attraverso la circolare 7/E del 4 aprile 2017 e reperibile sul sito internet della stessa Agenzia, si può comprendere l'ampiezza del ventaglio di possibilità a disposizione dei contribuenti; si va, infatti, dalle spese sostenute per l'acquisto di medicinali alle detrazioni per i contributi pagati all'INPS per colf e badanti.
Nella sopra menzionata guida vengono anche chiariti quelle che sono i requisiti e l'entità delle detrazioni spettanti per le spese universitarie, aspetti influenzati da due provvedimenti in particolare: dalla circolare 18/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate e dal D.M. 993/2016 del Ministero dell'Istruzione.
Cosa è spiegato dunque, a tal proposito, nella nuova guida fornita all'Agenzia?
Le spese da poter portare in detrazione
Nella sezione delle istruzioni in cui vengono spiegati i righi del modello 730 da E8 a E10, utilizzabili per esporre le altre spese da portare in detrazione, l'Agenzia delle Entrate spiega quali sono le spese universitarie detraibili. Queste, identificabili col codice 13 da riportare nella colonna 1, sono:
- spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
- spese sostenute per corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri;
In tali ampie definizioni possono rientrare, ad esempio, tasse universitarie e le spese sostenute per la ricongiunzione di carriera, per l'iscrizione all'esame di laurea o per il rilascio della pergamena.
Non si possono invece detrarre le spese effettuate per:
- viaggi ferroviari;
- vitto e alloggio;
- acquisto di testi scolastici.
Nella guida è specificato, inoltre, che tutte le spese detraibili possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso.
Ammontare delle detrazioni e limiti previsti
Il contribuente può chiedere di detrarre dalle tasse il 19 % dell'importo totale delle spese universitarie sostenute.
Risulta necessario specificare, tuttavia, che vi è una grande differenza tra l'ipotesi di spese sostenute da studenti che frequentano un istituto statale e da chi, invece, è iscritto ad un'università privata o straniera.
Nel primo caso, infatti, l'Agenzia delle Entrate non prevede un tetto massimo per le detrazioni (dunque è possibile chiedere detrazioni pari al 19 % dell'intero ammontare della spesa).
Nella seconda ipotesi, invece, il contribuente può detrarre le spese universitarie fino ad un importo massimo stabilito dal Ministero dell'Istruzione.
Tale limite, stabilito attraverso il già menzionato D.M. 993/2016, varia in base a due fattori: l'area geografica in cui ha sede l'ateneo e l'area disciplinare di afferenza.
Si fornisce di seguito una tabella riassuntiva dei limiti massimi di detraibilità delle spese universitarie per studenti iscritti ad atenei privati o stranieri:
Indirizzo Medico:
- € 3.700 Nord;
- € 2.900 Centro;
- € 1.800 Sud.
Indirizzo Sanitario:
- € 2.600 nord;
- € 2.200 centro;
- € 1.600 sud.
Indirizzo Scientifico-Tecnologico:
- € 3.500 nord;
- € 2.400 centro;
- € 1.600 sud.
Indirizzo Umanistico-sociale:
- € 2.800 nord;
- € 2.300 centro;
- € 1.500 sud.