L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'ente che ha sostituito Equitalia, ha, a pochi giorni dal pagamento della prima rata della rottamazione delle cartelle, messo a disposizione del pubblico delle istruzioni dalle quali emerge un chiaro vantaggio per molti contribuenti - debitori. Infatti, se l'Agenzia ha dato il via al pignoramento presso terzi, come nel caso del conto corrente, prima dell'accoglimento della richiesta di rottamazione delle cartelle, l'ente riscossore sarà tenuto a restituire al contribuente la differenza, in eccesso, rispetto a quanto dovuto con la definizione agevolata.

Questo aspetto della questione viene, ora, chiarito per la prima volta. E se confermato dalla prassi operativa, rappresenterà un reale vantaggio per molti.

La base giuridica del rimborso

Secondo quanto riporta il Sole24ore la possibilità del rimborso si basa sulla disposizione dell'articolo 6, comma 5, del Dl 193/16. Secondo questa norma la richiesta di rottamazione delle cartelle , essendo una forma di definizione agevolata, determina in capo all'ente riscossore il blocco di tutte le azioni esecutive messe in atto. In pratica l'Agenzia, per rimanere nell'esempio del pignoramento, deve interrompere l'azione esecutiva. E questo sempre tranne nel caso che si dimostri che la procedura di recupero è in uno stato molto avanzato.

E nel caso del pignoramento presso terzi lo stato avanzato si realizza quando c'è stato il provvedimento di assegnazione da parte del giudice. Il problema nasceva dal fatto che, nel caso delle cartelle esattoriali, non è necessario il provvedimento del giudice. Di conseguenza Equitalia ha sempre fatto leva su questo aspetto per giustificare le sue pretese creditorie.

Ora l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha adottato una soluzione più soft.

Le istruzioni della Riscossione

Secondo quanto specificato nelle istruzioni dell'Agenzia le somme riscosse con un pignoramento presso terzi devo essere imputate secondo un ordine preciso. In primo luogo, ai cosiddetti carichi non definibili, poi ai carichi definiti e infine a eventuali carichi residui.

Viene, inoltre, specificato espressamente che se le somme riscosse eccedono quanto dovuto rispetto ai carichi sopra indicati la differenza deve essere restituita al debitore. Quindi, se con il pignoramento l'Agente della Riscossione ha incassato l'importo originario del credito sarà tenuto a restituire interessi e sanzioni. Sicuramente una buona notizia.