La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 20425/2017, depositata ieri, è tornata ad occuparsi dei termini prescrizionali delle cartelle esattoriali relative al mancato pagamento del bollo auto. Anche se è pacifico che, in se stesso, il bollo si prescrive in 3 anni, nel corso del tempo sono sorte diverse controversie sulla prescrizione della cartella esattoriale relativa al tributo. In particolare le Regioni, al fine di introitare delle somme non riscosse da diverso tempo, sostenevano che alla cartella esattoriale si applicasse l'ordinario termine decennale di prescrizione stabilito dall'articolo 2946 del Codice Civile.
La Cassazione ha ora chiarito la vicenda.
Il punto di vista delle Regioni
Il ragionamento delle Regioni, in sostanza, era che nel momento in cui veniva notificato al contribuente l'avviso di accertamento del tributo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui fa riferimento la somma contestata, e il contribuente debitore non si attivava per impugnare l'avviso o pagare la somma richiesta, allora la successiva cartella poteva essere notificata in 10 anni, termine ordinario di prescrizione, anziché in 5 anni, termine considerato applicabile in questi casi da dottrina e giurisprudenza. I supremi giudici hanno, ora, riconfermato quest'ultimo orientamento.
Il principio stabilito dalla Cassazione
Inizialmente, con la sentenza 701/2014 i supremi giudici avevano dato ragione agli enti regionali. Infatti, facendo riferimento ad una sua precedente sentenza del 2008, la Corte aveva affermato che il credito erariale derivante da un tributo o imposta è soggetto alla prescrizione decennale, termine applicabile alle, cosiddette, obbligazioni autonome.
E questo essenzialmente perché, in riferimento al bollo auto, ogni periodo d'imposta è autonomo rispetto agli altri. E, di conseguenza, l'imposta va accertata anno per anno.
Successivamente, però, la Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 23397/2016 precisando che la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di accertamento non produce automaticamente la conversione dell'eventuale termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2953 del Codice Civile.
Con la sentenza depositata ieri la Cassazione ribadisce quest'ultimo orientamento precisando che esso si applica anche alle cartelle relative al bollo auto. Nelle motivazioni della sentenza del 2016, infatti, la Corte aveva chiarito che il principio giuridico stabilito aveva portata generale ed era applicabile agli atti di riscossione mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva. Le Regioni dovrebbero quindi aver provveduto a non inviare cartelle oltre il termine dei 5 anni.