E’ iniziato il conto alla rovescia verso la scadenza del versamento a saldo dell’IMU 2018, che quest’anno è il 17 dicembre. Un giorno in più rispetto alla solita scadenza del 16 dicembre, poiché questo giorno cade di domenica e pertanto l’adempimento fiscale viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. Anche per la prima rata i contribuenti avevano usufruito di un termine più lungo di due giorni, poiché il 16 giugno era un sabato, e pertanto la scadenza slittò automaticamente a lunedì 18 giugno.

Cos’è l’IMU

L’Imposta Municipale Unica, meglio conosciuta con il suo acronimo IMU, è nata nel 2012 in sostituzione dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e si applica sui redditi fondiari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

Solo per gli immobili non affittati, l’IMU sostituisce anche l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, con una eccezione. Infatti le abitazioni ubicate nel comune nel quale si trova anche l’abitazione principale del contribuente, sono soggette anche alla tassazione Irpef, con la riduzione al 50% del proprio reddito fondiario.

Con la Legge di stabilità del 2014, l’IMU è stata inglobata nella IUC (Imposta Unica Comunale), quale componente patrimoniale. Detta imposta, si completa con la TASI, ovvero il Tributo per i servizi indivisibili, e con la TARI (tassa sui rifiuti).

Chi è obbligato al pagamento

Sono obbligati a versare il saldo dell’IMU 2018, tutti i proprietari e titolari dei diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie e enfiteusi) sugli immobili, con l’eccezione dell’abitazione principale.

Infatti, dal 2013, la casa dove risiede il contribuente non è soggetta all’IMU, così come le relative pertinenze, nel limite di un'unità per ciascuna delle categorie C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie).

Sfuggono a questa esenzione le cosiddette abitazioni “di lusso”. Si tratta delle unità immobiliari ad uso abitativo accatastate nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

In questo caso ogni comune stabilisce una aliquota ridotta, rispetto a quella standard, e delle detrazioni d’imposta. L’aliquota per queste particolari abitazioni principali viene stabilita all’interno di un range che va dallo 0,2% allo 0,6%, mentre la detrazione deve essere di almeno 200 Euro.

Per tutti gli altri immobili, i comuni stabiliscono delle aliquote che devono essere comprese tra lo 0,46% e l’1,06% e devono tenere conto anche delle aliquote definite per la TASI.

Come si calcola il saldo dell’IMU 2018

Come noto per il pagamento dell’IMU non arriva nessun avviso nelle case dei contribuenti, ma ciascun cittadino deve provvedere in autonomia a calcolare il dovuto e al versamento entro i termini di legge. In caso di mancato pagamento, si rischia di ricevere, negli anni successivi, degli accertamenti comprensivi di sanzioni e interessi.

Per il calcolo dell’imposta, i contribuenti devono innanzitutto informarsi sulle aliquote deliberate dal comune, dove sono ubicati gli immobili. I vari siti istituzionali dei municipi italiani, sono un valido aiuto per reperire queste informazioni, che possono essere ricercate anche sul sito del MEF (Ministero delle Finanze).

Sulla rete sono anche disponibili alcune soluzioni per un calcolo assistito dell’imposta da versare, che si ottiene applicando l’aliquota alla base imponibile, che viene determinata in maniera differente a seconda che si tratti di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli. All’importo ottenuto vanno applicate eventuali particolari detrazioni deliberate dal comune e il valore ottenuto va ragguagliato alla percentuale e periodo di possesso nell’anno. Il saldo da versare entro il 17 dicembre è la differenza tra l’IMU calcolata per il 2018 e l’importo versato in acconto a giugno.

Dal 2014, sono esonerati dall’IMU anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati (beni merce) e i fabbricati rurali strumentali.

Non pagano l’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei comuni “montani” e nelle isole minori, e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Il calcolo della base imponibile

La base imponibile, necessaria per il calcolo dell’IMU, per i fabbricati si determina applicando appositi moltiplicatori alla rendita catastale, rivalutata del 5%. Tali moltiplicatori sono:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Diversa la modalità di calcolo della base imponibile per i terreni agricoli.

In questo caso occorre moltiplicare il reddito dominicale rivalutato del 25%, per 135. Apparentemente più semplice la definizione della base imponibile per le aree fabbricabili, che non richiede calcoli, ma è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, valore non sempre di facile individuazione, e che richiede la conoscenza anche dell’inquadramento urbanistico del suolo.