La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della validità dell'avviso di accertamento in assenza della relata di notifica al contribuente debitore. Con l'Ordinanza n°30794 del 28 novembre 2018 il Supremo Collegio ha stabilito il principio secondo il quale l'atto impositivo è pienamente valido ogniqualvolta risulti che il contribuente - debitore ne è venuto a conoscenza entro il termine di decadenza concesso all'Amministrazione Finanziaria per l'esercizio del relativo potere. Nello stesso tempo non deve essere pregiudicato il diritto del contribuente - debitore di impugnare l'atto e contestarne la pretesa in sede giurisdizionale.

Mentre con l'Ordinanza n° 30770 sempre del 28 novembre 2018 la Corte ha stabilito che l'avviso di accertamento è nullo quando non rispetta i requisiti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'articolo 37-bis del DPR 600/1973.

Validità dell'accertamento conosciuto senza notifica

Nel primo caso l'avviso di accertamento era stato notificato al domicilio italiano di un contribuente di fatto residente all'estero e precisamente in Brasile. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, aveva respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e riconosciuto le ragioni del contribuente. Per il Giudice d'appello l'atto era da considerarsi inesistente in quanto notificato esclusivamente al domicilio italiano del contribuente - debitore.

Questo anche perché in base all'articolo 4 della Convenzione Italia - Brasile il contribuente era soggetto a tassazione in Brasile (dove svolgeva l'attività di ristoratore) e non in Italia.

L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione per la violazione dell'articolo 60 del DPR 600/1973. Infatti, veniva evidenziato che il contribuente in oggetto aveva indicato nel Modello Unico 2004 una residenza italiana limitandosi a citare solamente un indirizzo estero.

Inoltre, nel Quadro RB della dichiarazione aveva indicato il possesso di un'abitazione principale in Italia.

La Corte di Cassazione, da parte sua, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria specificando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria in relazione all'atto di notificazione. Secondo gli Ermellini la notifica costituisce una mera condizione di efficacia dell'atto. Di conseguenza, secondo i Supremi Giudici, la sua inesistenza o invalidità non pregiudica automaticamente l'inesistenza dell'atto, se si può dimostrare che questo era pienamente conosciuto dal contribuente - debitore a cui era indirizzato. Infine la Corte di Cassazione ha precisato che l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per il raggiungimento dello scopo nel caso che detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente. Cosa che non si è verificata nel caso trattato.

L'importanza del rispetto degli aspetti formali del contraddittorio

Con l'Ordinanza n° 30770 gli Ermellini hanno chiarito l'importanza del rispetto di quanto disposto dall'articolo 37 - bis. commi 4 e 5, del DPR 600/1973 in tema di corretta procedura del contraddittorio in riferimento ad un avviso di accertamento. L'articolo in questione, infatti, detta delle precise disposizioni antielusive e i commi 4 e 5 dell'articolo entrano nel dettaglio della comunicazione dell'avviso di accertamento. Viene specificato che l'avviso di accertamento deve essere preceduto dalla richiesta di chiarimenti al contribuente debitore. La richiesta di tali chiarimenti deve essere fatta, obbligatoriamente, a mezzo scritto, rispettando il termine di 60 giorni per l'inoltro della risposta da parte del contribuente - debitore.

Nel caso trattato dal Giudice di legittimità, invece, l'Amministrazione finanziaria aveva invitato il contribuente a presentarsi di persona all'Ufficio e a giustificare a voce le incongruenze contestategli dall'amministrazione. La contestazione riguardava due società, una consolidata e una consolidante, a cui era stato notificato un avviso di accertamento con cui veniva contestata la presunta natura elusiva di un contratto di leasing che avrebbe generato dei costi fittizi.

Secondo gli Ermellini la mancata osservanza delle norme procedimentali dettate dai commi 4 e 5 dell'articolo 37 - bis assume valore invalidante dell'accertamento in particolare per quanto riguarda la previa richiesta di chiarimenti da inviare entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso. Questo perché la richiesta di chiarimenti per iscritto è indispensabile per la valutazione del fine elusivo dell'operazione e, secondo il Giudice di legittimità, non può essere sostituito da forme equipollenti come le dichiarazioni verbali del contribuente. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente stesso contro l'Agenzia delle Entrate.