L'Agenzia delle Entrate, giovedì 3 gennaio ha reso disponibili le istruzioni che i contribuenti in difficoltà economica devono seguire per poter aderire al saldo e stralcio dei debiti fiscali. Il criterio fondamentale della comprovata difficoltà economica deve intendersi dimostrato quando il reddito complessivo del nucleo familiare, certificato dall'Isee non supera i 20.000 euro annui. Comunque, le regole fondamentali, a cui si sono doverosamente ispirate le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, sono contenute nella Legge di Bilancio 2019 e precisamente all'articolo 1, commi da 184 a 199.

Come specifica il dettato normativo della Legge di Bilancio 2019, appena richiamato, altro fattore importante, ma alternativo al precedente, per affermare che il nucleo familiare sia in comprovata difficoltà economica è dato dal fatto che alla data di presentazione della dichiarazione di adesione deve risultare aperta la procedura di liquidazione disciplinata dall'articolo 14 - ter della Legge n°3 del 2012. In pratica, si tratta della normativa sul sovraindebitamento, e in particolare della procedura di liquidazione del patrimonio del contribuente - debitore. Ovviamente l'obiettivo del Governo M5S - Lega è quello di recuperare a gettito quanto più possibile da carichi fiscali che, in definitiva, non sarebbero stati altrimenti recuperabili.

Il funzionamento del 'Saldo e Stralcio' fiscale

L'introduzione di queste disposizioni attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate chiude il cerchio dei provvedimenti di carattere fiscale a favore dei cittadini - contribuenti che comprendono, come oramai noto, lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali fino ai 1.000 euro e la terza edizione della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione - ter.

Come ha reso noto l'Agenzia delle Entrate i contribuenti in comprovata difficoltà economica o che hanno subito l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio potranno beneficiare del Saldo e Stralcio secondo quattro differenti aliquote. Le prime tre verranno calibrate in base all'Isee del nucleo familiare. In buona sostanza se l'Isee è inferiore agli 8.500 euro annui la percentuale di stralcio applicata al debito sarà del 16%.

Se invece l'Isee è compreso tra 8.501 euro e 12.500 euro il contribuente vedrà applicarsi una percentuale di stralcio del 20%. Mentre oltre i 12.500 euro e fino al massimo consentito di 20.000 euro annui, la percentuale di stralcio applicata sarà del 35%. I contribuenti - debitori che, invece, hanno subito una liquidazione del patrimonio che, precisiamo, deve essere ancora aperta al momento della richiesta, potranno beneficiare di una percentuale di stralcio ancora inferiore e pari al 10% del debito complessivo. Ovviamente, l'apertura della procedura di liquidazione deve essere comprovata allegando alla domanda di adesione il decreto di apertura rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale Fallimentare.

La procedura di adesione

La domanda di adesione alla procedura di saldo e stralcio dei debiti fiscali, da inoltrare all'Agente della Riscossione, deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2019. I modelli per la domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agente della Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019. Nella domanda di adesione è necessario specificare il possesso dei requisiti di accesso, nonché elencare i debiti fiscali per i quali si desidera usufruire della procedura. Infine, è utile anche indicare orientativamente il numero di rate che si intende sostenere.

Per quanto riguarda il pagamento occorre ricordare che è possibile effettuarlo in unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

Diversamente, si possono effettuare 5 rate ognuna con percentuali diverse del debito da saldare. la prima rata prevede il versamento del 35% dell'importo accordato entro il 30 novembre 2019. La seconda rata, invece, prevede il versamento del 20% dell'importo accordato entro il 31 marzo 2020. La terza rata dovrà saldare il 15% del debito residuo accordato entro il 31 luglio 2020. Anche la quarta e la quinta rata prevedono il versamento, rispettivamente, del 15% del debito residuo entro il 31 marzo 2021 e il 31 luglio 2021. Inoltre, dalla seconda rata occorrerà pagare un minimo di interessi. Questi sono calcolati nella misura del 2% annuo.

L'eventuale accettazione dell'istanza verrà comunicata al contribuente direttamente dall'Agente della Riscossione entro il 31 ottobre 2019 con il piano di rientro dettagliato dei pagamenti e delle relative scadenze.

Se, invece, la domanda dovesse venire rigettata per insussistenza di qualche requisito fondamentale oppure perché sono stati inseriti nella domanda dei carichi diversi da quelli oggetto del saldo e stralcio in base alla legge, occorre verificare se il debito è sanabile attraverso la procedura di definizione agevolata o rottamazione - ter. In caso positivo l'Agente della Riscossione procede automaticamente ad inserirlo in tale procedura e a stilare un piano di rientro in 17 rate. Di queste la prima, pari al 30% del dovuto deve essere versata entro il 30 novembre 2019. Le altre 16 saranno tutte di pari importo e con scadenze programmate al 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Anche in questo caso vengono applicati interessi del 2% a partire dal 1 dicembre 2019.

Previsti controlli sugli Isee

Onde evitare qualsiasi tipo di abuso la Legge di Bilancio 2019 ha previsto che vengano effettuati dei controlli sulla veridicità dei dati inseriti nel modello Isee. Infatti, in caso sorgano dei ragionevoli dubbi o vengano riscontrati dei dati mancanti o delle omissioni che non integrino la fattispecie della vera e propria falsità, il contribuente sarà chiamato a fornire la documentazione mancante o le spiegazioni necessarie entro 20 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In caso di mancato tempestivo invio delle pezze d'appoggio giustificative o di vere e proprie falsità la procedura decade automaticamente e si da seguito alle ordinarie procedure di escussione.