Puntuale come ogni anno il 16 dicembre è la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU 2019. I contribuenti verseranno il saldo dell’imposta dovuta per l’anno corrente, tenendo conto dell’acconto versato lo scorso mese di giugno.

Potrebbe essere l’ultima volta che questa imposta viene pagata in maniera separata dalla TASI, visto che, nella bozza della Legge di Bilancio 2020, le due tasse potrebbero essere accorpate già dal prossimo anno.

La disciplina dell’IMU

L’Imposta Municipale Unica, meglio conosciuta con il suo acronimo IMU, è nata nel 2012 in sostituzione dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e si applica sui redditi fondiari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

Solo per gli immobili non affittati, l’IMU sostituisce anche l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, con una eccezione. Infatti le abitazioni ubicate nel comune nel quale si trova anche l’abitazione principale del contribuente, sono soggette anche alla tassazione Irpef, con la riduzione al 50% del proprio reddito fondiario.

Con la Legge di stabilità del 2014, l’IMU è stata inglobata nella IUC (Imposta Unica Comunale), quale componente patrimoniale. Detta imposta, si completa con la TASI, ovvero il Tributo per i servizi indivisibili, e con la TARI (tassa sui rifiuti).

Chi deve pagare l’IMU

Sono obbligati a versare il saldo dell’IMU 2019, tutti i proprietari e titolari dei diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie e enfiteusi) sugli immobili, con l’eccezione dell’abitazione principale che dal 2013 non è più soggetta all’IMU, così come le relative pertinenze, nel limite di un'unità per ciascuna delle categorie C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie).

Sfuggono a questa esenzione le cosiddette abitazioni “di lusso”. Si tratta delle unità immobiliari ad uso abitativo accatastate nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Sono esonerati dall’IMU anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati (beni merce) e i fabbricati rurali strumentali e i terreni agricoli ubicati nei comuni “montani” e nelle isole minori, e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

In questo caso ogni comune stabilisce una aliquota ridotta, rispetto a quella standard, e delle detrazioni d’imposta. L’aliquota per queste particolari abitazioni principali viene stabilita all’interno di un range che va dallo 0,2% allo 0,6%, mentre la detrazione deve essere di almeno 200 Euro.

Per tutti gli altri immobili, i comuni stabiliscono delle aliquote che devono essere comprese tra lo 0,46% e l’1,06% e devono tenere conto anche delle aliquote definite per la TASI.

Fino allo scorso anno i comuni non potevano aumentare le aliquote rispetto a quelle del 2015 per il cosiddetto blocco delle aliquote sulle imposte locali, ma la legge di Bilancio 2019 ha eliminato questo divieto e pertanto quasi l’80% dei comuni ha avuto la possibilità di aumentare le aliquote fino al massimo consentito del 10,6 per mille, con un’ulteriore maggiorazione dello 0,8 per mille per i grandi centri.

Come calcolare la seconda rata dell’IMU 2019

Il contribuente deve provvedere in autonomia a calcolare il dovuto e al versamento entro i termini di legge, poiché non arriva nessun avviso a casa. In caso di mancato pagamento, si rischia di ricevere, negli anni successivi, degli accertamenti comprensivi di sanzioni e interessi.

Per il calcolo dell’imposta, i contribuenti devono innanzitutto informarsi sulle aliquote deliberate dal comune, dove sono ubicati gli immobili. I vari siti istituzionali dei municipi italiani, sono un valido aiuto per reperire queste informazioni, che possono essere ricercate anche sul sito del MEF (Ministero delle Finanze).

Sulla rete sono anche disponibili alcune soluzioni per un calcolo assistito dell’imposta da versare, che si ottiene applicando l’aliquota alla base imponibile, che viene determinata in maniera differente a seconda che si tratti di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli.

All’importo ottenuto vanno applicate eventuali particolari detrazioni deliberate dal comune e il valore ottenuto va ragguagliato alla percentuale e periodo di possesso nell’anno.

Il saldo da versare entro il 16 dicembre è la differenza tra l’IMU calcolata per il 2019 e l’importo versato in acconto a giugno.

Come si calcola la base imponibile

La base imponibile, necessaria per il calcolo dell’IMU, per i fabbricati si determina applicando appositi moltiplicatori alla rendita catastale, rivalutata del 5%. Tali moltiplicatori sono:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Diversa la modalità di calcolo della base imponibile per i terreni agricoli.

In questo caso occorre moltiplicare il reddito dominicale rivalutato del 25%, per 135.

Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, valore che tiene conto della destinazione urbanistica del suolo.