Se il reato tributario è stato dichiarato estinto per qualsiasi motivo, il giudice tributario non può applicare all'imputato la sanzione penale della confisca per equivalente. Queste, in estrema sintesi, sono le conclusioni a cui è pervenuta la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione e che sono state esposte nella Sentenza n° 47104/2019 depositata in Cancelleria il 20 novembre 2019.

I fatti all'origine della pronuncia della Cassazione

Il giudice di legittimità si è trovato di fronte al ricorso presentato dal difensore di un contribuente che, nonostante fosse stato assolto dall'imputazione di omesso versamento Iva disciplinato dall'articolo 10-ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n° 74, si era visto comunque comminare la sanzione penale della confisca per equivalente.

E questo, nonostante fosse stata esperita la cosiddetta messa alla prova disciplinata dall'articolo 168 bis del codice penale. Tale norma prevede che in caso di accoglimento della richiesta dell'imputato il processo penale venga sospeso. Tanto più che l'istituto della messa alla prova può essere concesso solo per una volta. Di conseguenza, dato che, come previsto dall'articolo 168 bis del codice penale, l'imputato era anche riuscito a riparare il danno economico arrecato alle finanze dello Stato, il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato.

Il giudice di legittimità, infatti, per dirimere definitivamente la questione, si è rifatto direttamente alla disposizione normativa dell'articolo 12-bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n° 74, la cosiddetta Legge sui reati tributari. Tale norma, dettando la disciplina della "Confisca" appunto, stabilisce che essa può essere richiesta solo dopo che sia stata emessa una sentenza di condanna oppure che sia stata effettuata un'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Di conseguenza, chiarisce la Corte di Cassazione, è assolutamente escluso dallo stesso tenore letterale della norma citata che questa possa trovare applicazione una volta che il corrispondente reato tributario sia stato dichiarato estinto. Tanto più che la confisca per equivalente rientra pienamente nel novero delle sanzioni penali e non certamente tra le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Queste, infatti, sarebbero state le uniche applicabili al caso concreto portato all'attenzione della Suprema Corte. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata. E precisamente nella parte in cui applicava all'imputato la confisca per equivalente.