Il Garante per la protezione dei dati personali, organo preposto alla salvaguardia della privacy individuale, ha dichiarato illecita la diffusione non autorizzata di un audio e di contenuti ricavati da una conversazione privata via chat tra l’attore Raoul Bova e un’altra persona. Tali materiali erano stati pubblicati da Fabrizio Corona su social network e piattaforme digitali nel 2025. Per questa violazione, l’Autorità ha comminato una sanzione amministrativa di 4.950 euro, inquadrando la vicenda nel contesto di “spettacolarizzazione e gossip” e ribadendo con fermezza i limiti oltre i quali la notorietà di un personaggio pubblico non giustifica la divulgazione indiscriminata di dati personali e informazioni intime.
La decisione del Garante ha sottolineato come la pubblicazione dei contenuti in questione non fosse giustificata da un effettivo interesse pubblico, un requisito fondamentale per la legittimità della diffusione di informazioni. L’Autorità ha infatti ritenuto che la diffusione di conversazioni di natura intima eccedesse il principio di essenzialità dell’informazione, un caposaldo della deontologia giornalistica, violando al contempo i fondamentali principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati personali, pilastri della normativa vigente sulla protezione dei dati. L’ammontare della sanzione di 4.950 euro è stato determinato anche in considerazione dell’assenza di redditi fiscalmente dichiarati dal soggetto sanzionato nell’anno di riferimento, un fattore che ha contribuito alla calibrazione della penalità.
Il provvedimento ha evidenziato in modo specifico come la condotta illecita abbia gravemente inciso sulla reputazione e sulla riservatezza dell’attore, causando un pregiudizio significativo alla sua sfera personale. Un ulteriore elemento di aggravamento è stato individuato nelle modalità di circolazione dei contenuti, che sono stati ampiamente rilanciati attraverso i social network e le piattaforme digitali. Questi strumenti, infatti, amplificano notevolmente la diffusione e rendono più arduo contenere gli effetti negativi di una pubblicazione non autorizzata, rendendo il danno potenzialmente irreversibile. Il fulcro della decisione del Garante si concentra, pertanto, sul delicato confine che separa la cronaca e la comunicazione online dall’indispensabile tutela della vita privata, evidenziando come la notorietà non possa mai giustificare la violazione della sfera affettiva e personale degli individui.
Il reclamo di Raoul Bova e la richiesta di rimozione dei contenuti
La vicenda che ha portato al provvedimento del Garante era scaturita da un reclamo formale presentato da Raoul Bova, attraverso il suo legale. Il reclamo verteva specificamente sulla diffusione online di un file audio, estratto da una conversazione privata avvenuta via chat con un soggetto terzo, la cui natura intima ne rendeva la pubblicazione particolarmente lesiva. Bova aveva espressamente richiesto la rimozione di tutti i contenuti incriminati dalle principali piattaforme social, dai profili direttamente riconducibili a Fabrizio Corona e al format denominato Falsissimo, nonché dal motore di ricerca Google e da altri soggetti specificamente indicati nell’istanza presentata, al fine di tutelare la propria immagine e la propria privacy.